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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Garanzia dei Lea e limiti all'intervento delle Regioni in Piano di rientro
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Garanzia dei Lea e limiti all'intervento delle Regioni in Piano di rientro

Corte costituzionale, sentenza n. 117/2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico della Sede nazionale

Le Regioni in piano di rientro sanitario non si possono sovrapporre legislativamente e amministrativamente alle funzioni commissariali, ma devono limitarsi a compiti di impulso e vigilanza per la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza e a una trasparente e corretta trasposizione delle entrate e degli oneri finanziari per la sanità nel bilancio regionale, secondo i canoni previsti dall’art. 20 del d. lgs. n. 118/2011, norma che prevede la trasparente esposizione nel bilancio regionale delle risorse, degli interventi, degli oneri e delle entrate fiscali inerenti lo svolgimento del servizio.

Si è espressa in tal senso la Corte costituzionale con la sentenza n. 117/2018 (allegata), che dichiara l'illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 4, lettere a), b) e c), 8, 10 e 30, della legge della Regione Campania 31 marzo 2017, n. 10, recante «Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017».

Le disposizioni in questione prevedevano, infatti, una serie di misure (ad esempio convenzioni volte a consentire l’utilizzo di spazi ospedalieri) finalizzate ad integrare i Lea, mediante l’incremento di prestazioni sanitarie aggiuntive a quelle già erogate in ambito regionale. Secondo la Corte costituzionale, tuttavia, tali misure interferivano con l’attività del Commissario ad acta e con l’attuazione del piano di rientro, inserendo norme integrative e non conformi al dettato del suddetto piano.
La Corte ha quindi precisato quali sono i limiti entro cui può operare la Regione durante la fase finalizzata al riequilibrio strutturale della finanza sanitaria: in primo luogo, la competenza esclusiva del legislatore statale nella determinazione dei Lea (ex art. 117, comma 2, lettera m), Cost.), nella fattispecie in esame, inscindibilmente collegata al principio della copertura di cui all’art. 81, comma 3, Cost., e ai presupposti del potere sostitutivo ex art. 120, secondo comma, Cost.; in seconda battuta, l’espresso divieto, per le Regioni commissariate, di estendere la spesa sanitaria oltre i Lea contenuti nel piano di rientro e nelle determinazioni attuative del Commissario.

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