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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Legittimo, anche in assenza di consenso, il trasferimento del lavoratore fruitore di permessi ex L. 104/92 per familiare disabile in caso di incompatibilità ambientale
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Legittimo, anche in assenza di consenso, il trasferimento del lavoratore fruitore di permessi ex L. 104/92 per familiare disabile in caso di incompatibilità ambientale

Tribunale di Milano Sez. Lavoro n. 581 del 10 febbraio 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di una lavoratrice che impugnava il trasferimento disposto dall’azienda in un nuovo ufficio, distante qualche centinaio di metri da quello di origine, motivato da incompatibilità ambientale, in quanto a suo dire demansionante, discriminatorio, essendo essa fruitrice di permessi ex L. 104/92 per la di lei madre, e comunque ritorsivo per un precedente giudizio da essa instaurato nei confronti della società ed ancora pendente.

Il Tribunale, dopo aver evidenziato che l’art. 33 co. 5 della L. 104 espressamente dispone che “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”, ha chiarito che il lavoratore può essere trasferito senza il suo consenso ove sia accertata l’incompatibilità della permanenza dello stesso nella sede di lavoro (Cass. n. 24775/13), dovendosi comunque preservare le ragioni di impresa che, ove provate, ben potrebbero giustificarne le scelte organizzative.

In relazione poi al caso concreto, si legge nella pronuncia che, essendo gli uffici collocati a poche centinaia di metri l’uno dall’altro, fosse comunque improprio parlare di trasferimento, trattandosi di più che altro di assegnazione nell’ambito della medesima area e, come, nel caso specifico, fosse stata la stessa dipendente a rappresentare, nel ricorso presentato in altro giudizio, un contesto lavorativo pregiudizievole per le proprie condizioni di salute, emergendo la necessità, da parte del datore di lavoro, di attivarsi per preservare la salute di lavoro della dipendente nonché i colleghi dall’ambiente stressogeno creato nell’ambito dell’ufficio dalla stessa ricorrente, così come documentato dall’azienda. Specifica dunque il Giudice che “trattasi in tale ultimo caso di un pieno e doveroso adempimento delle previsioni della norma generale dell’art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di farsi carico di adottare tutte le misure necessarie per garantire e tutelare l’integrità  fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Di conseguenza, la società, onde evitare di incorrere in possibili responsabilità nei confronti di tutti i dipendenti dell’ufficio, ha adottato una misura organizzativa necessaria” nei confronti della lavoratrice, ciò al fine di minimizzare l’impatto sull’ufficio, non potendo, diversamente, stravolgere l’organigramma.

Il Tribunale analizzava anche le ulteriori doglianze della ricorrente ed all’esito rigettava il ricorso con condanna di quest’ultima alle spese di lite.

 

 

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