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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Le direttive di carattere generale non determinano la subordinazione del medico
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Le direttive di carattere generale non determinano la subordinazione del medico

Tribunale di Roma Sez. Lavoro sentenza n. 4593 del 18 maggio 2022

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale  

 

L’interessante pronuncia in commento affronta il caso di un medico geriatra, che ricorreva nei confronti di una struttura sanitaria romana, con la quale aveva instaurato un rapporto di lavoro autonomo, affinché venisse accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto, con consequenziale reintegrazione nel posto di lavoro con mansioni di responsabile medico di reparto e, in subordine, con condanna della società convenuta al pagamento di differenze retributive oltre al risarcimento del danno per l’asserita illegittima estromissione dal rapporto di lavoro subordinato sino alla effettiva reintegrazione.

Si costituiva in giudizio la Casa di Cura contestando l’avversa pretesa e deducendo che la lavoratrice aveva sempre lavorato in regime libero-professionale, fornendo le proprie disponibilità alla copertura di uno più turni, essendo libera di allontanarsi dalla Casa di Cura in qualunque momento, senza bisogno di autorizzazione, non dovendo giustificare la propria assenza. Precisava altresì la convenuta società che la professionista non era sottoposta a ordini o disposizioni, dovendo soltanto rapportarsi con il direttore sanitario per questioni mediche.

Il Tribunale di Roma, espletata adeguata istruttoria, riteneva di rigettare il ricorso. Motivava la propria decisione, evidenziando innanzitutto che “la Suprema Corte ha costantemente individuato l’elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad altre forme di collaborazione, nella subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro da intendersi quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta sui diversi piani della eterodirezione, del controllo e della potestà disciplinare e che si sostanzia in una vera e propria limitazione della libertà del lavoratore laddove ad ulteriori elementi quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione può essere attribuito carattere meramente indiziario ma non certo determinante (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006 n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858)”, aderendo dunque all’orientamento giurisprudenziale meno restrittivo.

Entrando poi nell’ambito sanitario, il Giudicante specificava che “la giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha osservato, proprio con riferimento ad analoga fattispecie di collaborazione professionale avente ad oggetto lo svolgimento di attività di fisioterapista che “anche in tale rapporto sussistono poteri di eteroconformazione e di controllo ed obblighi di diligenza e di osservanza delle istruzioni nell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto” precisando, altresì, “che il potere gerarchico e direttivo non può, tuttavia, esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr. [..] Cass.sent.n.29646\2018”.

Essendo dunque emerso dalla prova espletata che “i medici in autonomia fornivano alla direzione sanitaria il “planning” con cui veniva decisa la copertura della guardia medica H24... in caso di assenza la ricorrente doveva avvisare il direttore sanitario su come intendeva coprire il turno e provvedeva ella a chiamare il sostituito“ (teste …) e, ancora “i medici si organizzavano tra di loro ...mi risulta che in caso di assenza i medici si accordavano tra di loro” (….)..“in caso di assenza la ricorrente non era tenuta a giustificare ma si avvisava semplicemente...preciso che eravamo liberissimi di entrare ed uscire dalla struttura previo avviso e non dovevamo chiedere il relativo permesso...io potevo prendere le ferie quando volevo...che io ricordi la ricorrente non è mai stata sottoposta a procedimento disciplinare”, esaminata la documentazione prodotta dalla struttura, il Tribunale rigettava il ricorso proposto dalla lavoratrice, confermando la piena autonomia nello svolgimento dell’attività professionale espletata dal medico in favore della resistente.

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