Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Intesa Stato-Regioni. Interviene il Presidente Barbara Cittadini, che esprime soddisfazione sul risultato, ma ritiene necessario un intervento più strutturale

Dichiarazioni del 2 agosto 2018

“Esprimiamo soddisfazione per l’intesa che la Conferenza delle Regioni ha raggiunto in merito alla ripartizione del Fondo sanitario 2018. - precisa il Presidente nazionale, Barbara Cittadini - In rappresentanza delle oltre 500 strutture sanitarie e socio-sanitarie associate ad AIOP, ritengo che i 110,1 miliardi messi a disposizione dal Fondo, come quota indistinta, siano un traguardo, ma allo stesso tempo insufficienti per garantire, come ribadito più volte anche dallo stesso Ministro alla Salute, Giulia Grillo, una risposta a tutti i bisogni di salute dei cittadini italiani.

Incontro con il Presidente di Confindustria

Il 19 luglio il Presidente nazionale dell’AIOP, Barbara Cittadini, ha incontrato il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, per un confronto su temi di interesse comune e per una condivisione rispetto a percorsi associativi sinergici. All’incontro erano presenti il professor Gabriele Pelissero e il Direttore Generale di Confindustria, Marcella Panucci.
RSS
First910111214161718Last

Notizie Aiop Nazionale

9145

Incompletezza della cartella clinica e responsabilità medica

Cassazione civile, sentenza n.7250 del 23 marzo 2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale Aiop

Con la sentenza n. 7250 del 23 marzo 2018 (allegata), la Corte di Cassazione ha affermato il principio in base al quale l'incompletezza della cartella clinica va ritenuta circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente.

La decisione è intervenuta a conclusione di una vicenda in cui una paziente, inizialmente recatasi presso una struttura ospedaliera per una mal occlusione dentale, era andata incontro ad un peggioramento consistito nella perdita dei denti e nel deterioramento della situazione occlusale, con persistenti dolori e lesioni. A fronte di tale situazione si era quindi reso necessario un intervento chirurgico al fine di spostare il mascellare, al termine del quale la paziente veniva dimessa «con la bocca in contenzione, la faccia tumefatta, l'impossibilità di masticare e un blocco mascellare per 45 giorni».

A fronte della richiesta di risarcimento proposta dalla paziente, i giudici di primo e secondo grado avevano respinto l'istanza ritenendo che l'onere della prova circa la sussistenza di un nesso eziologico tra le varie terapie prestate dai sanitari alla paziente in un arco decennale asseritamente incongrue e non corrette e il peggioramento della salute dell'appellante, incombeva a quest'ultima e che tale onere non fosse stato assolto.
Ricorrendo in Cassazione la paziente aveva lamentato il fatto che la lacuna probatoria era da imputare allo smarrimento da parte dei sanitari, della documentazione sanitaria relativa alle terapie somministratele e quindi alla difettosa tenuta della cartella clinica.
La Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso rilevando come ricada sulla struttura sanitaria l'onere di redigere una cartella in ordine e completa in modo da poter acclarare eventuali negligenze o imperizie da parte dei sanitari oppure scagionarli per aver comunque seguito la best practice ma senza risultati. A fondamento della decisione, la Corte ha richiamato l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale «l'ipotesi di incompletezza della cartella clinica va ritenuta circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, operando la seguente necessaria duplice verifica affinché quella incompletezza rilevi ai fini del decidere ovvero, da un lato, che l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa dell'incompletezza della cartella; dall'altro che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno, incombendo sulla struttura sanitaria e sul medico dimostrare che nessun inadempimento sia a loro imputabile ovvero che esso non è stato causa del danno, incombendo su di essi il rischio della mancata prova» (Cass. civ. n. 12218 del 12 giugno 2015).

Previous Article Nuove regole per i trapianti da donatore con infezione da HIV
Next Article Danni da emotrasfusione. Da quando decorre la prescrizione per il risarcimento
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top