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Notizie dalla Liguria

Intesa Stato-Regioni. Interviene il Presidente Barbara Cittadini, che esprime soddisfazione sul risultato, ma ritiene necessario un intervento più strutturale

Dichiarazioni del 2 agosto 2018

“Esprimiamo soddisfazione per l’intesa che la Conferenza delle Regioni ha raggiunto in merito alla ripartizione del Fondo sanitario 2018. - precisa il Presidente nazionale, Barbara Cittadini - In rappresentanza delle oltre 500 strutture sanitarie e socio-sanitarie associate ad AIOP, ritengo che i 110,1 miliardi messi a disposizione dal Fondo, come quota indistinta, siano un traguardo, ma allo stesso tempo insufficienti per garantire, come ribadito più volte anche dallo stesso Ministro alla Salute, Giulia Grillo, una risposta a tutti i bisogni di salute dei cittadini italiani.

Incontro con il Presidente di Confindustria

Il 19 luglio il Presidente nazionale dell’AIOP, Barbara Cittadini, ha incontrato il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, per un confronto su temi di interesse comune e per una condivisione rispetto a percorsi associativi sinergici. All’incontro erano presenti il professor Gabriele Pelissero e il Direttore Generale di Confindustria, Marcella Panucci.
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Notizie Aiop Nazionale

L’Ispettorato non può riqualificare l’inquadramento di un lavoratore solo sulla base delle dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo
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L’Ispettorato non può riqualificare l’inquadramento di un lavoratore solo sulla base delle dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo

Tribunale Cosenza Sez. Lavoro del 6 maggio 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di una società cui era pervenuto un avviso di addebito con cui l’INPS – a seguito di un accertamento ispettivo dell’ITL – richiedeva il pagamento di € 32.389,96, a titolo di omessa contribuzione relativa all’errato inquadramento di un dipendente, il quale, sebbene formalmente fosse impiegato amministrativo – a dire dell’Ispettorato - svolgeva mansioni di “Quadro”.
L’azienda impugnava giudizialmente l’avviso di addebito, deducendo – tra le altre cose – che la richiesta dell’Istituto previdenziale si basasse erroneamente solo sulle dichiarazioni rese, in sede ispettiva, dal lavoratore coinvolto.

Orbene, il Tribunale, in accoglimento della domanda ricorrente, ha affermato, preliminarmente, che l’errato inquadramento di un dipendente non può essere frutto di una mera valutazione soggettiva fondata su personali ricostruzioni degli ispettori derivanti dalle dichiarazioni loro rilasciate dai lavoratori coinvolti nell’accertamento. Invero, secondo il Giudice, le dichiarazioni rese agli ispettori non costituiscono un dato equivoco, ma possono assumere (a seconda delle interpretazioni) significati molteplici. Ciò, in quanto i soggetti che vengono sentiti quando utilizzano alcuni termini, non lo fanno per attribuirgli uno specifico contenuto tecnico-giuridico o aziendalistico.

D’altronde la stessa Cassazione (cfr. ex pluris n. 8445/2020) ha più volte ribadito che “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l’esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, ma non anche delle valutazioni dell’ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall’ispettore in base ad altri fatti; tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.

Nel caso di specie, il Tribunale ha sottolineato che gli Ispettori hanno fondato le proprie valutazioni esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal lavoratore e dall’amministratore unico della società, “senza in alcun modo riportare le declaratorie contrattuali relative ai quadri e agli impiegati amministrativi… mancando in radice la possibilità di sussumere le mansioni in una delle due declaratorie“. Il ritenuto “demansionamento” – si legge in sentenza - non è dunque il risultato di una comparazione tra le mansioni di fatto svolte dal lavoratore e le mansioni rientranti nella declaratoria dei quadri, ma una valutazione soggettiva, sganciata da ogni criterio verificabile e fondata su personali ricostruzioni degli ispettori in ordine alla figura dei “quadri” e alla figura degli “impiegati amministrativi”.

Su tali presupposti, il Tribunale di Cosenza ha quindi accolto il ricorso della società e annullato l’avviso di addebito opposto.

 

 

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