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Notizie dalla Liguria

Il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute

Primo positivo incontro, al Ministero della salute, del Presidente nazionale, Barbara Cittadini, insieme al professor Gabriele Pelissero, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi di assoluta attualità e priorità per il comparto. Le parti hanno condiviso l'individuazione di un percorso per la soluzione delle problematiche affrontate. Si è, difatti, convenuto che verrà fissata, nei primi giorni di settembre, una riunione operativa per approfondire i temi di maggiore rilievo. Nel corso del confronto il Presidente nazionale ha avuto modo di rappresentare la potenzialità dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che riunisce, al suo interno, imprenditori con una visione di sistema, che le consente di essere una componente del SSN che garantisce un'offerta sanitaria adeguata ai bisogni reali degli italiani che, nel tempo, sono profondamente mutati.

Il Presidente nazionale promuove il primo incontro tra i Presidenti delle Sedi Aiop non strutturate

Primo incontro operativo previsto a Roma il prossimo 16 luglio 2018

Il Presidente, Barbara Cittadini, come ampiamente rappresentato in occasione dell’Assemblea generale di maggio, nel corso degli incontri e confronti avuti nelle Sedi regionali, ha rilevato le difficoltà e criticità che, quotidianamente, i Presidenti regionali Aiop devono affrontare e gestire nell'esercizio del loro ruolo di rappresentanza.
Temi e problemi, sovente, comuni ma gestiti con risorse e strumenti differenti, in base alla consistenza numerica delle strutture associate e, quindi, all’organizzazione delle Sedi regionali. Incontrano, ovviamente, maggiori difficoltà i Presidenti che operano in regioni con poche strutture associate e che, di conseguenza, non hanno una sede strutturata in termini di risorse umane, che possano dedicarsi alla gestione dell'ordinario e, anche, alla programmazione di iniziative di sviluppo e supporto dell'azione associativa.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento collettivo: l'Ordinanza n. 2014 del 24 gennaio 2022 della Cassazione Civile, Sezione Lavoro
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Licenziamento collettivo: l'Ordinanza n. 2014 del 24 gennaio 2022 della Cassazione Civile, Sezione Lavoro

Nel licenziamento collettivo il datore di lavoro non può scegliere tra i dipendenti di una sola società del gruppo, se è unico il centro di imputazione del rapporto di lavoro

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

La recentissima ordinanza in commento affronta il caso di una lavoratrice che ha impugnato il licenziamento, assumendo che, nel caso di specie, vi fosse la configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra due società del Gruppo, con consequenziale necessità che la verifica degli esuberi in relazione alla procedura collettiva attivata da una delle due dovesse essere effettuata tenendo conto della complessiva platea e quindi anche dei lavoratori in forze nell’altra società e non solo di quelli della società formale datrice di lavoro dell'originaria ricorrente, come in concreto avvenuto.

I Giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, ritenendo valide le osservazioni della lavoratrice, hanno dichiarato l’illegittimità della risoluzione del rapporto, decisioni che sono state integralmente confermate anche in Cassazione.

Ed infatti la Corte, richiamando conforme giurisprudenza di legittimità sul punto, ha espressamente sancito che, nel caso di specie, “gli elementi di collegamento fra le società avessero travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra consociate per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva ai fini per cui è causa”.

Hanno ribadito infatti gli Ermellini che “è configurabile l'esistenza di un unico centro di imputazione in presenza di: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (v. Cass. 31/07/2017, n. 19023; Cass. 31/05/2017, n. 13809, Cass. 20/12/2016, n. 26346; Cass. 12/02/2013, n. 3482)”.

Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da detti soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei requisiti sopra richiamati.

Orbene, nel caso affrontato, la Cassazione ha rilevato la “totale integrazione” fra le attività delle due società, tali da non consentire “di distinguere nell’ambito dell’attività prestata dalla dipendente quanto riferibile all'una o all'altra società; la prestazione deve ritenersi effettuata infatti in favore dell'unico soggetto datoriale risultante dalla integrazione della struttura organizzativa ed amministrativa”.

Ha concluso dunque la Corte che “conseguenza ineludibile della configurabilità in concreto di un unico soggetto datoriale è la necessità che la procedura collettiva attivata da (OMISSIS) coinvolgesse i lavoratori in organico non solo alla detta società ma anche a (OMISSIS), cioè tutti i lavoratori dell'unico complesso aziendale scaturito dalla integrazione delle due società, come viceversa non è avvenuto”, posto che, in tema di licenziamento collettivo, la scelta dei lavoratori da licenziare in applicazione dei criteri di legge deve essere fatta nell'ambito dell'intero complesso aziendale, “a meno che la riduzione riguardi un reparto determinato, dotato di specifica autonomia e formato da particolari professionalità', non fungibili rispetto a quelle di altri reparti (con onere della prova a carico della parte datoriale delle situazioni che rendono impraticabile la comparazione- v, tra le altre, Cass. 01/08/2017, n. 19105; Cass. 16/09/2016, n. 18190; Cass. 12/01/2015 n. 203; Cass.03/05/2011 n. 9711; Cass. 23/06/2006, n. 14612)”.

Per tali motivi, il ricorso proposto dall’azienda è stato rigettato.

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