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Bollinato il DdL Concorrenza 2021
È stata autorizzata la presentazione alle Camere del Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
“La tutela e la promozione della concorrenza – principi-cardine dell’ordinamento dell’Unione europea – sono fattori essenziali per favorire l’efficienza e la crescita economica e per garantire la ripresa dopo la pandemia. Possono anche contribuire a una maggiore giustizia sociale. La concorrenza è idonea ad abbassare i prezzi e ad aumentare la qualità dei beni e dei servizi: quando interviene in mercati come quelli dei farmaci o dei trasporti pubblici, i suoi effetti sono idonei a favorire una più consistente eguaglianza sostanziale e una più solida coesione sociale”.
Ipse dixit il Piano Nazionale di ripresa e resilienza (“PNRR”, pag. 75).
Nel numero 421 di Informaiop, avevamo dato conto dell’approvazione in Consiglio dei Ministri, in data 4 novembre, del nuovo Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
Nello specifico, si tratta di uno dei principali obiettivi presi dal governo nel PNRR, con il quale si è impegnato ad affrontare norme sui settori dei servizi pubblici locali; dell’energia; dei trasporti; dei rifiuti; dell’avvio di un'attività imprenditoriale e della vigilanza del mercato.
Il testo, la cui Sezione V è dedicata alla Concorrenza e alla tutela della salute, interviene, tra le altre cose, per agevolare l’accesso all’accreditamento delle strutture sanitarie private e introduce criteri dinamici per la verifica periodica delle strutture private convenzionate.
Come comunicato dalla Presidenza della Repubblica (QUI), il 2 dicembre scorso è stata autorizzata la presentazione alle Camere del DdL Concorrenza 2021 che quindi, una volta trasmesso, inizierà l'ordinario iter legis.
L'articolo di stretto interesse è l'art. 13, che apre la Sezione V, e reca la Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private.
Di seguito il testo dell’articolo:
Art. 13
(Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private)
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8-quater, il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell’attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie.”;
b) all’articolo 8-quinquies:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta.”;
2) al comma 2, alinea, dopo le parole “dal comma 1” sono inserite le seguenti: “e con le modalità di cui al comma 1-bis” e le parole “, anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi,” sono soppresse.
2. All’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è inserito, in fine, il seguente periodo: “Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet i bilanci e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull’attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private.”.