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Emergenza COVID-19 - Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (“Decreto Ristori”)
Professor Maurizio Leo, Consulente tributarista della Sede nazionale
È stato chiesto di analizzare il trattamento fiscale delle somme erogate ai sensi dell’art. 4, comma 5-bis, del D.L. n. 34 del 2020, alla luce della previsione di cui all’art. 10-bis (rubricato “Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19”) del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (“Decreto Ristori”).
Nello specifico, l’art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020 dispone che “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Quest’ultima disposizione è già stata oggetto di nostra precedente nota del 21 aprile 2021, nei termini che di seguito si riproducono. Nei pochi documenti di prassi ad oggi pubblicati dall’Agenzia delle entrate, quest’ultima ha delimitato la sua portata applicativa attraverso l’indicazione della finalità dei contributi/indennità interessati dalla detassazione. In particolare, nella risposta a interpello n. 84 del 3 febbraio 2021, è stato precisato che “il legislatore ha riconosciuto ai contributi di “qualsiasi natura” erogati, in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 (…) la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19” (enfasi aggiunta; negli stessi termini la successiva risposta n. 173 del 15 marzo 2021).
In considerazione del richiamo, operato dal comma 2 dell’art. 10-bis cit., alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” (i.e., disciplina degli Aiuti di Stato) – pertanto la detassazione sembrerebbe riservata esclusivamente a contributi/indennità non aventi carattere remunerativo.
Ciò, è del resto confermato dallo stesso tenore letterale della disposizione (la quale si riferisce a “contributi” e “indennità” di qualsiasi natura) che lascia intendere che l’applicabilità della stessa sia riservata esclusivamente ad erogazioni non aventi contenuto sinallagmatico o di corrispettività, qualificandosi, piuttosto, come sostegni economici (i.e., aiuti) riconosciuti – in varie forme e/o da diversi soggetti – per compensare i beneficiari per gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica.
Tanto sembrerebbe confermato anche dall’interpretazione di prassi erariale, che considera la disposizione in commento quale deroga al regime di cui all’art. 6, comma 2, del TUIR (i.e., tassazione di somme percepite in sostituzione di redditi). Difatti, nella già citata risposta a interpello n. 173 del 2021, è stata riconosciuta la detassazione di un contributo erogato nei confronti di prestatori di lavoro sulla base di un contratto di mandato con rappresentanza, avente la “funzione di sostituire/integrare il reddito dei Mandatari, la cui attività è stata fortemente compromessa per effetto dei provvedimenti governativi adottati per fronteggiare la pandemia” (enfasi aggiunta). La funzione sostitutiva e integrativa di redditi che le indennità detassate ex art. 10-bis citato risulta pure dal caso analizzato nella risposta a interpello n. 272 del 20 aprile 2021.
Al contrario, in presenza di somme costituenti remunerazione di prestazioni rese da una struttura sanitaria, ancorché in occasione dell’emergenza da Covid-19, esse non parrebbero riconducibili alla nozione di “contributi e … indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” prevista dall’art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020. Dunque, si ritiene che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 10-bis cit., vada analizzato, nel singolo caso, alla luce di ogni pertinente documentazione, anche amministrativa, il rispetto, in concreto, delle condizioni di cui supra sulla natura non compensativa/sinallagmatica delle somme percepite. Peraltro, in ogni caso la detassazione è soggetta ai limiti e condizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, richiamato dal comma 2 dell’art. 10-bis in commento.
In particolare, come espressamente chiarito dall’art. 1 del D.L. n. 41 del 2021, ai commi da 13 a 17, gli aiuti di cui alla sezione 3.12 del Temporary Framework (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”), nella quale sembrerebbe rientrare la fattispecie de qua, sono fruibili nel limite massimo di 10 milioni di euro per impresa (laddove per impresa si intende la nozione comunitaria della stessa riconducibile al concetto di gruppo), a condizione che l’impresa beneficiaria abbia subito una perdita di fatturato di almeno 30 per cento rispetto al 2019 e che la compensazione non superi il 70 per cento (90 per cento, per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da ricavi, ovvero delle perdite.