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Notizie dalla Liguria

Il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute

Primo positivo incontro, al Ministero della salute, del Presidente nazionale, Barbara Cittadini, insieme al professor Gabriele Pelissero, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi di assoluta attualità e priorità per il comparto. Le parti hanno condiviso l'individuazione di un percorso per la soluzione delle problematiche affrontate. Si è, difatti, convenuto che verrà fissata, nei primi giorni di settembre, una riunione operativa per approfondire i temi di maggiore rilievo. Nel corso del confronto il Presidente nazionale ha avuto modo di rappresentare la potenzialità dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che riunisce, al suo interno, imprenditori con una visione di sistema, che le consente di essere una componente del SSN che garantisce un'offerta sanitaria adeguata ai bisogni reali degli italiani che, nel tempo, sono profondamente mutati.

Il Presidente nazionale promuove il primo incontro tra i Presidenti delle Sedi Aiop non strutturate

Primo incontro operativo previsto a Roma il prossimo 16 luglio 2018

Il Presidente, Barbara Cittadini, come ampiamente rappresentato in occasione dell’Assemblea generale di maggio, nel corso degli incontri e confronti avuti nelle Sedi regionali, ha rilevato le difficoltà e criticità che, quotidianamente, i Presidenti regionali Aiop devono affrontare e gestire nell'esercizio del loro ruolo di rappresentanza.
Temi e problemi, sovente, comuni ma gestiti con risorse e strumenti differenti, in base alla consistenza numerica delle strutture associate e, quindi, all’organizzazione delle Sedi regionali. Incontrano, ovviamente, maggiori difficoltà i Presidenti che operano in regioni con poche strutture associate e che, di conseguenza, non hanno una sede strutturata in termini di risorse umane, che possano dedicarsi alla gestione dell'ordinario e, anche, alla programmazione di iniziative di sviluppo e supporto dell'azione associativa.
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Notizie Aiop Nazionale

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie
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Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie

Legge del 14 agosto 2020, n. 113

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

Gli esercenti le professioni sanitarie, come noto, nello svolgimento delle mansioni loro affidate, atteso il peculiare rapporto fortemente interattivo e personale che si instaura con il paziente durante l’erogazione della prestazione sanitaria e che vede spesso coinvolti soggetti, quali il paziente stesso o i familiari, che si trovano in uno stato di vulnerabilità, frustrazione o perdita di controllo, specialmente se sotto l’effetto di alcol o droga, sono maggiormente esposti, rispetto ad altre categorie di lavoratori, a subire atti di violenza sul posto di lavoro.

Si tratta, per lo più, di esperienze di violenza che possono consistere in aggressione, omicidio o altro evento criminoso che può determinare lesioni personali importanti, e che, benché manchino statistiche certe sulla diffusione, ormai con frequenza costante, mettono in serio pregiudizio l’incolumità fisica e professionale della categoria.

Questo quanto si legge nella relazione illustrativa dell’originario disegno della Legge del 14 agosto 2020, n. 113, pubblicata nella G.U. di ieri n. 224, contenente «disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni», applicabili alle professioni sanitarie di cui agli artt. 4, 6, 7, 8 e 9, della legge 3/2018, e alle professioni socio-sanitarie di cui all’art. 5 della legge 3/2018.

Il testo della nuova legge, che entrerà in vigore il prossimo 24 settembre, per quanto di particolare interesse per le nostre strutture associate, stabilisce all’art. 7, al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, che le strutture in cui operano gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie prevedano, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire il loro tempestivo intervento.

Una norma, quella appena richiamata, che si inserisce nel quadro generale normativo introdotto dalla nuova legge caratterizzato, in primo luogo, dall’istituzione, presso il Ministero della salute, dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, a cui vengono attribuiti i seguenti compiti:

a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in equipe;
f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

L’istituzione dell’Osservatorio dovrà avvenire, entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che dovrà, inoltre, definire la durata e la composizione dell’Osservatorio, per la metà costituito da rappresentati donne secondo la composizione prevista dalla legge, nonché le modalità con le quali riferirà, di regola annualmente, sugli esiti dell’attività ai Ministri interessati, anche al fine di consentire al Ministro della salute di trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, alle Camere una relazione sull’attività svolta.

La nuova legge, inoltre, attribuisce al Ministro della salute il compito di promuovere iniziative di informazione sull’importanza del rispetto del lavoro degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, e istituisce la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari», volta a sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza, da celebrarsi annualmente in una data stabilita con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca.

La legge in commento interviene, infine, a modificare l’art. 583-quater del codice penale, estendendo ai casi di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a soggetti esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria, nell’esercizio o causa delle relative funzioni o del servizio, e a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento delle dette professioni, le pene aggravate previste per le corrispondenti ipotesi di lesione cagionate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (reclusione da otto a dieci anni per le lesioni gravi e reclusione da otto a sedici per le lesioni gravissime).

Il codice penale, inoltre, viene modificato dalla nuova legge come segue:

i. all’art. 61 è stata aggiunta la circostanza aggravante dell'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività;
ii. all'art. 581, che disciplina il reato di percosse, e all’art. 582, che disciplina il reato di lesioni e prevede la procedibilità a querela della persona offesa se la malattia cagionata ha una durata non superiore ai venti giorni, è stata introdotta l'eccezione alla procedibilità subordinata alla querela della persona offesa quando ricorra la circostanza aggravante di cui sopra. I detti reati, in altre parole, in virtù della modifica introdotta dalla legge 113/2020, saranno procedibili d'ufficio quando ricorra l'aggravante di cui al punto i).

Il testo normativo, infine, termina, introducendo, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 a carico di chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private.

Rimettiamo di seguito il link della Legge del 14 agosto 2020, n. 113, pubblicata nella G.U. di ieri n. 224 - https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/09/20G00131/sg
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