Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute

Primo positivo incontro, al Ministero della salute, del Presidente nazionale, Barbara Cittadini, insieme al professor Gabriele Pelissero, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi di assoluta attualità e priorità per il comparto. Le parti hanno condiviso l'individuazione di un percorso per la soluzione delle problematiche affrontate. Si è, difatti, convenuto che verrà fissata, nei primi giorni di settembre, una riunione operativa per approfondire i temi di maggiore rilievo. Nel corso del confronto il Presidente nazionale ha avuto modo di rappresentare la potenzialità dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che riunisce, al suo interno, imprenditori con una visione di sistema, che le consente di essere una componente del SSN che garantisce un'offerta sanitaria adeguata ai bisogni reali degli italiani che, nel tempo, sono profondamente mutati.

Il Presidente nazionale promuove il primo incontro tra i Presidenti delle Sedi Aiop non strutturate

Primo incontro operativo previsto a Roma il prossimo 16 luglio 2018

Il Presidente, Barbara Cittadini, come ampiamente rappresentato in occasione dell’Assemblea generale di maggio, nel corso degli incontri e confronti avuti nelle Sedi regionali, ha rilevato le difficoltà e criticità che, quotidianamente, i Presidenti regionali Aiop devono affrontare e gestire nell'esercizio del loro ruolo di rappresentanza.
Temi e problemi, sovente, comuni ma gestiti con risorse e strumenti differenti, in base alla consistenza numerica delle strutture associate e, quindi, all’organizzazione delle Sedi regionali. Incontrano, ovviamente, maggiori difficoltà i Presidenti che operano in regioni con poche strutture associate e che, di conseguenza, non hanno una sede strutturata in termini di risorse umane, che possano dedicarsi alla gestione dell'ordinario e, anche, alla programmazione di iniziative di sviluppo e supporto dell'azione associativa.
RSS
First1011121315171819Last

Notizie Aiop Nazionale

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma - Parere n. 0131389 del 7 dicembre 2022
1997

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma - Parere n. 0131389 del 7 dicembre 2022

Applicazione co. 4 ter art. 30 D.Lgs. 276/03 al distacco fra società controllante e controllata

E’ stato richiesto all’ITL di Roma parere in merito all’applicazione del distacco ai sensi del co. 4 ter art. 30 D.Lgs. 276/03 (ossia tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete) anche a società controllante e controllata.

Orbene, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 276/03 l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa e perché esso sia legittimo   debbono sussistere i seguenti requisiti: a) uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante che deve persistere per tutta la durata del distacco; b) temporaneità del distacco.

Tuttavia, la L. n. 99/2013, di conversione del Decreto – Legge n. 76/2013, ha aggiunto all’art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003 il comma 4 – ter precisando che: «Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto – legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete […]».

Come precisato anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella propria Circolare ministeriale del 29 agosto 2013, n. 35, nell’ipotesi di cui sopra l’interesse al distacco da parte del distaccante non deve essere accertato ma si presume connesso e pertanto sorge automaticamente, proprio in forza dell’operare della rete.

Lo stesso Ministero ha altresì ritenuto, con parere n. 1/2016 in risposta ad interpello proposto da Confindustria, che “l’aggregazione in gruppo di imprese si caratterizza, ferma restando l’autonomia giuridica dei soggetti che ne fanno parte, per il potere di controllo e direzione che una società del gruppo (c.d. capogruppo) esercita sulle altre in virtù delle condizioni di cui all’art. 2359 c.c.. In ragione di quanto sopra, può ritenersi che anche nel gruppo di imprese venga condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo. Appare pertanto possibile ritenere che in caso di ricorso all’istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, ricorrendo, quanto meno, le condizioni di cui all’art. 2359, comma 1, c.c., l’interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell’ambito del contratto di rete”.

Non esistendo nel nostro ordinamento una nozione giuridica unitaria di gruppo di imprese, è stato richiesto parere all’Ispettorato se in tale fattispecie potessero rientrare anche le società per azioni controllate (possesso della maggioranza del pacchetto azionario), sussistendo anche in tale caso un interesse comune delle parti ed un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico, e dunque fosse applicabile a tale ipotesi il citato co. 4 ter art. 30 D.Lgs. 276/03.

L’ITL di Roma, con risposta n. 0131389 del 7 dicembre 2022, condividendo l’iter prospettato dall’istante e sulla base di quanto già statuito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in risposta ai quesiti su citati, ha espresso parere affermativo, sostenendo la “legittimità del distacco operato fra società controllante e controllata, analogamente a quanto previsto dal co. 4 ter art. 30 D.Lgs. 276/03 per la “rete di impresa”, […] sussistendo interesse comune delle parti ed un medesimo disegno finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico”.

Di tal che, anche in ipotesi di distacco di lavoratori tra società controllante e controllata (e viceversa), al pari della rete di impresa, l’interesse al distacco da parte del distaccante non dovrà essere accertato presumendosi esso connesso e sorgendo dunque automaticamente.

Previous Article Proroga della Decontribuzione Sud, una tantum 150€ e nuovi modelli dichiarativi dell’Agenzia delle Entrate per il 2023
Next Article ALTEMS: Master in Organizzazione e Gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari - Profilo Executive
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top