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Notizie dalla Liguria

Il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute

Primo positivo incontro, al Ministero della salute, del Presidente nazionale, Barbara Cittadini, insieme al professor Gabriele Pelissero, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi di assoluta attualità e priorità per il comparto. Le parti hanno condiviso l'individuazione di un percorso per la soluzione delle problematiche affrontate. Si è, difatti, convenuto che verrà fissata, nei primi giorni di settembre, una riunione operativa per approfondire i temi di maggiore rilievo. Nel corso del confronto il Presidente nazionale ha avuto modo di rappresentare la potenzialità dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che riunisce, al suo interno, imprenditori con una visione di sistema, che le consente di essere una componente del SSN che garantisce un'offerta sanitaria adeguata ai bisogni reali degli italiani che, nel tempo, sono profondamente mutati.

Il Presidente nazionale promuove il primo incontro tra i Presidenti delle Sedi Aiop non strutturate

Primo incontro operativo previsto a Roma il prossimo 16 luglio 2018

Il Presidente, Barbara Cittadini, come ampiamente rappresentato in occasione dell’Assemblea generale di maggio, nel corso degli incontri e confronti avuti nelle Sedi regionali, ha rilevato le difficoltà e criticità che, quotidianamente, i Presidenti regionali Aiop devono affrontare e gestire nell'esercizio del loro ruolo di rappresentanza.
Temi e problemi, sovente, comuni ma gestiti con risorse e strumenti differenti, in base alla consistenza numerica delle strutture associate e, quindi, all’organizzazione delle Sedi regionali. Incontrano, ovviamente, maggiori difficoltà i Presidenti che operano in regioni con poche strutture associate e che, di conseguenza, non hanno una sede strutturata in termini di risorse umane, che possano dedicarsi alla gestione dell'ordinario e, anche, alla programmazione di iniziative di sviluppo e supporto dell'azione associativa.
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Notizie Aiop Nazionale

Comunicazione di licenziamento valida se il lavoratore non ha comunicato il cambio di residenza
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Comunicazione di licenziamento valida se il lavoratore non ha comunicato il cambio di residenza

Ordinanza Cass. Sez. Lav. n. 28171 del 31 ottobre 2024.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

L’ordinanza oggi commentata affronta il caso di un lavoratore licenziato con raccomandata trasmessa all’ultimo indirizzo conosciuto dall’azienda, benché nel frattempo il dipendente si fosse trasferito altrove senza avvertire il datore e dunque non avesse ricevuto la relativa nota.

Il lavoratore impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatogli, deducendo l’oralità dello stesso ed il Tribunale accoglieva la domanda. Tuttavia, la Corte d' Appello di Napoli, in riforma della sentenza pronunciata dal giudice di prime cure, respingeva l'impugnativa di licenziamento orale, ritenendo regolarmente intimato in forma scritta il licenziamento, sia in applicazione del principio di presunzione di conoscenza sancito dall'art. 1335 cod. civ., per avere il datore di lavoro depositato la raccomandata contenente la lettera di licenziamento restituita al mittente, su cui compariva la data di spedizione, la dicitura “avvisato 14/06/2008” nonché il timbro ‘'non richiesto entro il termine'', sia in ragione della tempestiva impugnazione stragiudiziale del licenziamento da parte del lavoratore, circostanze queste sufficienti a dipanare l'incertezza derivante dall'ulteriore dicitura ‘'sconosciuto'' in seguito apposta sulla busta raccomandata.

Avverso tale sentenza, il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a diversi motivi, tra cui la circostanza che la Corte di Appello avesse erroneamente ritenuto perfezionata la fattispecie di c.d. ‘'presunzione di conoscenza'' della lettera di licenziamento da parte del lavoratore, anche a fronte di un elemento di segno probatorio opposto, rappresentato dalla apposizione della dicitura ‘'sconosciuto'' sulla busta, nonché dalla considerazione che l'impugnativa era stata effettuata sulla base di un modulo prestampato.

La Corte ha ritenuto tale motivo infondato, essendo – per gli Ermellini - valida l'intimazione del licenziamento inviata all'indirizzo comunicato all'azienda al momento dell'assunzione, in quanto lo stesso era stato variato senza informarne il datore di lavoro; orbene, in simili ipotesi il lavoratore ha l'obbligo di comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio,” rispondendo ciò ad una specifica obbligazione prevista dal c.c.n.l.” (nel nostro caso a disporlo è l’ultimo capoverso dell’art. 12 CCNL Aiop).

Il medesimo principio – chiarisce la Corte - deve ritenersi valido anche in riferimento alla lettera di contestazione disciplinare, che si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo originario del lavoratore, se quest'ultimo non abbia provveduto a comunicare il cambio di residenza.

Fermo tale principio, si legge comunque in ordinanza “occorre altresì sottolineare che, in ossequio al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, tale presunzione non opera nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza dell'allontanamento del lavoratore dal domicilio e, dunque, dell'impedimento dello stesso a prendere conoscenza della contestazione inviata (sul punto, Cass. n. 3984/2015 e n. 4795/2023)”.

La Corte ha specificato tuttavia che la presunzione di conoscenza di cui sia contestato il pervenimento a destinazione non è peraltro integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio. Nel caso di specie, la Corte di Appello, in conformità ai suesposti principi di diritto, aveva correttamente proceduto alla verifica della regolarità dell'invio della raccomandata da parte della società, attestata dai timbri e dalle sottoscrizioni degli addetti postali, e facendo ricorso anche ad altri elementi probatori a conferma (id est: l'impugnativa stragiudiziale).

In conclusione, la Suprema Corte rigettava il ricorso.

 

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