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Notizie dalla Liguria

Si apre il confronto con il nuovo Governo

Il Presidente Cittadini chiede un incontro con il nuovo Ministro della Salute, Giulia Grillo

L'Aiop riunisce al suo interno imprenditori con una visione di sistema inclusiva che declina, rispetto ai mutati bisogni di salute degli italiani, un’offerta adeguata ad una domanda di salute che è profondamente mutata. Ritenendo di avere un ruolo significativo e di essere un soggetto in grado di rispondere alle aspettative dei cittadini e di contribuire, quindi, anche ad una migliore performance del Servizio sanitario nazionale, il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha chiesto un incontro con il neo Ministro della Salute, Giulia Grillo, per confrontarsi in merito alla salvaguardia dell’universalismo, elemento prezioso che contribuisce a fare del nostro Ssn uno dei migliori al mondo.

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.


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Notizie Aiop Nazionale

L’attività prestata durante la malattia può giustificare la risoluzione del rapporto
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L’attività prestata durante la malattia può giustificare la risoluzione del rapporto

Cassazione Ordinanza n. 18245 del 2 settembre 2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’ordinanza in commento prende le mosse dal licenziamento per giusta causa irrogato ad un lavoratore che, durante un periodo di malattia, aveva prestato altra attività lavorativa in favore di un’azienda terza.
In particolare, durante tre giorni di assenza dal lavoro cagionati da una dermatite acuta alle mani, il dipendete aveva preso servizio presso il bar di proprietà della moglie, occupandosi di svolgere attività (lavaggio stoviglie e preparazione caffè) che esponevano le mani a fonte di calore.
La risoluzione veniva impugnata dal dipendente, ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingevano l’istanza sulla scorta dell’assodato principio giurisprudenziale, per cui lo svolgimento di altra attività durante l’assenza dal lavoro può costituire grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, se essa è tale da pregiudicare o ritardare la guarigione.
Nello specifico, i Giudici di merito avevano ritenuto che il lavoratore avesse violato i principi di correttezza e buona fede che impongono allo stesso di astenersi, durante il periodo di assenza per malattia, da attività e comportamenti (lavorativi ed extra-lavorativi) che siano indice di scarsa attenzione rispetto alla tutela della propria salute ed ai doveri di cura personali.
La Corte di Cassazione, investita del ricorso dell’ex dipendente, nel confermare la bontà del licenziamento per giusta causa intimato dall’Azienda, evidenziava come, pur non essendo in assoluto vietato lo svolgimento di altra attività durante l’assenza dal lavoro, ai fini della legittimità questa deve porsi in rapporto di necessaria compatibilità con lo stato di malattia, senza pregiudicare o ritardare la guarigione del lavoratore che deve adottare tutte le misure maggiormente opportune, al fine di permettere il più celere recupero dell’idoneità al lavoro.
Ed invero, anche durante la malattia il lavoratore rimane strettamente vincolato al puntuale rispetto delle obbligazioni che, in via diretta o indiretta, discendono dal contratto di lavoro. È, dunque, onere di ogni lavoratore non solo attivarsi per una pronta guarigione, ma anche di astenersi da attività e comportamenti, di natura lavorativa o personale, che possano ritardare il rientro in servizio.
Alla stregua dei predetti principi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore e confermato il licenziamento impugnato, ribadendo il principio affermato dalla Corte Territoriale per cui lo svolgimento di altra attività (lavorativa o meno) in costanza di malattia configura violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, ove questa, alla luce della patologia da cui risulta affetto il lavoratore, sia idonea a pregiudicare o ritardare la guarigione e il successivo rientro in servizio.
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