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Notizie dalla Liguria

Si apre il confronto con il nuovo Governo

Il Presidente Cittadini chiede un incontro con il nuovo Ministro della Salute, Giulia Grillo

L'Aiop riunisce al suo interno imprenditori con una visione di sistema inclusiva che declina, rispetto ai mutati bisogni di salute degli italiani, un’offerta adeguata ad una domanda di salute che è profondamente mutata. Ritenendo di avere un ruolo significativo e di essere un soggetto in grado di rispondere alle aspettative dei cittadini e di contribuire, quindi, anche ad una migliore performance del Servizio sanitario nazionale, il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha chiesto un incontro con il neo Ministro della Salute, Giulia Grillo, per confrontarsi in merito alla salvaguardia dell’universalismo, elemento prezioso che contribuisce a fare del nostro Ssn uno dei migliori al mondo.

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.


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Notizie Aiop Nazionale

Il patto di prova e la durata oltre il termine previsto dal CCNL
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Il patto di prova e la durata oltre il termine previsto dal CCNL

Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza N. 9789 del 26 maggio 2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento la Suprema Corte si è pronunciata su un caso riguardante un contratto individuale di lavoro che contemplava un periodo di prova superiore al limite sancito dal CCNL applicato per la qualifica del lavoratore.
Precisamente, la decisione in argomento prende le mosse dal ricorso presentato dall’Azienda che instava per la riforma della decisione della Corte di Appello di Bologna la quale, nel confermare la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto che la previsione del limite massimo di detto periodo effettuata dalle parti sociali fosse congrua e non modulabile in peius.
Investita del ricorso, la Cassazione ha ritenuto esente da censure il provvedimento del Collegio, sancendo che la clausola individuale del contratto di lavoro con cui era previsto un periodo di prova di durata maggiore di quella massima indicata dal CCNL applicabile al rapporto potesse considerarsi legittima solo nelle ipotesi di particolare complessità delle mansioni affidate al lavoratore.
Ed invero, nella sentenza si legge che “la clausola del contratto individuale con cui il patto di prova è fissato in un termine maggiore di quello stabilito dalla contrattazione collettiva di settore deve ritenersi più sfavorevole per il lavoratore e, come tale, è sostituita di diritto ex art. 2077 c.c., comma 2, salvo che il prolungamento si risolva in concreto in una posizione di favore per il lavoratore, con onere probatorio gravante sul datore di lavoro”.
In altre parole, la Suprema Corte ha stabilito che solo la complessità delle mansioni da svolgere può rendere necessario - ai fini di un valido esperimento - un periodo di prova più lungo di quello ritenuto congruo e sufficiente dalle parti collettive per la generalità dei casi. In dette ipotesi ricade, però, in capo al datore di lavoro il relativo onere probatorio circa l’esigenza di espletare un periodo di prova maggiore rispetto ai limiti ordinari.
Di tal che, fuori da tali casi, la durata del patto di prova non potrà mai eccedere il limite sancito dal Contratto Collettivo applicato in azienda (nel CCNL AIOP quantificato in due mesi per le categorie A e B e in sei mesi per le altre categorie), fatto sempre salvo il massimo di sei mesi di cui all’art. 10 della L. 604/1966.
Al fine sostenerne la congruità dell’aumento del periodo di prova il datore di lavoro avrebbe, dunque, nel caso specifico, dovuto dimostrare che le mansioni svolte dal lavoratore fossero sussumibili nella più elevata categoria che prevedeva un periodo di prova maggiore, ed ossia sei mesi, ovvero che la complessità delle mansioni da svolgere non consentissero un valido esperimento nell’interesse delle parti tutte. Esclusa la prima ipotesi, per la dimostrazione della seconda – secondo la Corte - è necessario dar prova che la maggior durata si risolva, in concreto, favorevole anche per il lavoratore.
La non facile prova di quanto sopra ricade in capo al datore poiché, indubbiamente, è questo che si avvantaggia di un tempo maggiore per l’esperimento delle capacità lavorative del dipendente, con una più ampia facoltà di poter risolvere il rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova.
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