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Notizie dalla Liguria

Si apre il confronto con il nuovo Governo

Il Presidente Cittadini chiede un incontro con il nuovo Ministro della Salute, Giulia Grillo

L'Aiop riunisce al suo interno imprenditori con una visione di sistema inclusiva che declina, rispetto ai mutati bisogni di salute degli italiani, un’offerta adeguata ad una domanda di salute che è profondamente mutata. Ritenendo di avere un ruolo significativo e di essere un soggetto in grado di rispondere alle aspettative dei cittadini e di contribuire, quindi, anche ad una migliore performance del Servizio sanitario nazionale, il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha chiesto un incontro con il neo Ministro della Salute, Giulia Grillo, per confrontarsi in merito alla salvaguardia dell’universalismo, elemento prezioso che contribuisce a fare del nostro Ssn uno dei migliori al mondo.

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.


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Notizie Aiop Nazionale

COVID 19 - Quesiti in materia di congedi suppletivi
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COVID 19 - Quesiti in materia di congedi suppletivi

Se il coniuge è in maternità o cassa integrazione a zero ore, il congedo parentale suppletivo di 15 giorni previsto per l’emergenza Covid-19 non spetta. Al contrario, invece, se è in malattia, ferie o smart working. A precisarlo, tra l’altro, è l’Inps nel messaggio n. 1621/2020, a risposta dei quesiti sul nuovo permesso per la cura dei figli nel periodo di sospensione delle attività didattiche. L’istituto precisa, ancora, che la durata massima di 15 giorni vale per nucleo familiare (entrambi i genitori) e non per figlio, e che è cumulabile con i permessi ex 104/92 di assistenza ai disabili (sia i tre giorni mensili, sia gli ulteriori dodici per marzo e aprile).

Cura dei figli

Il nuovo congedo può essere fruito da entrambi, ma mai negli stessi giorni e comunque entro il limite (individuale e di coppia) di 15 giorni a famiglia (non per figlio). In presenza di domande di entrambi i genitori per gli stessi giorni, l’Inps accoglierà quella presentata prima. Da tali condizioni deriva una serie di situazioni di compatibilità e incompatibilità (si veda tabella allegata), a cominciare dal fatto che la fruizione è subordinata a che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Disoccupati e non lavoratori
L’Inps precisa che è disoccupato chi sia privo d’impiego e dichiari, tramite DID, l’immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e partecipare alle misure di politica attiva proposte dal centro impiego; nonché i lavoratori con reddito da lavoro dipendente o autonomo fino a, rispettivamente, 8.145 e 4.800 euro. Fuori da tali ipotesi, aggiunge l’Inps, si è in presenza di «soggetto non lavoratore»: soggetto non in stato di disoccupazione e nemmeno in possesso di alcun rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo. In conclusione, se uno dei due genitori rientra in una di queste ipotesi (disoccupato e/o soggetto non lavoratore), l’altro genitore non può fruire del congedo Covid-19.

Altre assenze convertite in congedo
L’Inps spiega che i dipendenti che non hanno fruito di congedo parentale o suo prolungamento tra il 5 marzo e la fine della chiusura delle scuole, ma che si sono comunque assentati al lavoro (dietro richiesta di permesso o ferie), possono fare domanda di congedo Covid-19 riferita ai periodi pregressi, rispettando ovviamente la durata massima di 15 giorni.

Congedo e altre assenze

Durante il periodo di chiusura delle scuole, il congedo Covid-19 può essere richiesto anche a giorni, come avviene per il congedo parentale, anche alternandolo con attività lavorativa o con altri permessi o congedi (ferie, congedo parentale, permessi n. 104/1992, ecc.). Inoltre, in uno stesso mese si può cumulare il congedo Covid-19 con i tre giorni di permesso mensili e gli altri ulteriori 12 giorni, per marzo e aprile, previsti per l’assistenza a disabili (legge n. 104/1992).

Cessazione lavoro o attività
Se durante la fruizione del congedo Covid-19 interviene la cessazione dell’attività lavorativa dell’altro genitore (dipendente o autonoma), la fruizione del congedo viene interrotta alla data di cessazione dell’occupazione.

Ammortizzatori
La fruizione del congedo Covid-19 è compatibile con la percezione, da parte dell’altro genitore, di cassa integrazione (Cigo, Cigs, Cigd, ecc.) per «riduzione» attività lavorativa; mentre non lo è se c’è «sospensione» dell’attività (zero ore). Lo stesso lavoratore in cassa integrazione, inoltre, può fruire del congedo Covid-19 per le giornate di attività.
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