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Notizie dalla Liguria

Si apre il confronto con il nuovo Governo

Il Presidente Cittadini chiede un incontro con il nuovo Ministro della Salute, Giulia Grillo

L'Aiop riunisce al suo interno imprenditori con una visione di sistema inclusiva che declina, rispetto ai mutati bisogni di salute degli italiani, un’offerta adeguata ad una domanda di salute che è profondamente mutata. Ritenendo di avere un ruolo significativo e di essere un soggetto in grado di rispondere alle aspettative dei cittadini e di contribuire, quindi, anche ad una migliore performance del Servizio sanitario nazionale, il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha chiesto un incontro con il neo Ministro della Salute, Giulia Grillo, per confrontarsi in merito alla salvaguardia dell’universalismo, elemento prezioso che contribuisce a fare del nostro Ssn uno dei migliori al mondo.

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.


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Notizie Aiop Nazionale

Sulla struttura grava l’onere di provare l’esclusiva responsabilità del medico
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Sulla struttura grava l’onere di provare l’esclusiva responsabilità del medico

Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., con l’Ordinanza n. 24167 del 27 settembre 2019

Francesca Gardini, Ufficio giuridico della Sede nazionale

La Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., con l’Ordinanza n. 24167 del 27 settembre 2019 in commento, nel cassare la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1135 del 30 aprile 2018, ha accolto il ricorso presentato dagli eredi di un medico chirurgo che, ritenuto, in primo grado, responsabile del danno cagionato ad un paziente a seguito della non corretta esecuzione di un intervento chirurgico presso una struttura sanitaria, era stato condannato, in solido con la struttura stessa, a risarcire i danni patiti dal paziente e, per effetto della sentenza di secondo grado, a rifondere la struttura di quanto da questa versato, a titolo di risarcimento, al paziente medesimo.
La Corte di Appello, con la sentenza impugnata sopra richiamata riteneva che, accertata in primo grado la responsabilità del medico, non avendo lo stesso adeguatamente individuato il profilo di responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria, doveva essere accolta l’istanza di regresso presentata dalla struttura anche per l’intero ammontare che la stessa, ai sensi dell’art. 1228 c.c., era stata condannata a pagare in primo grado. Gli eredi del medico, a fronte della predetta decisione, ritenevano, invece, che la Corte di Appello avesse violato la regola sulla distribuzione degli oneri probatori, avendo posto in capo al de cuius l’onere di provare in cosa consistesse la corresponsabilità della struttura sanitaria, e, pertanto, presentavano ricorso per cassazione.
La Corte Suprema, chiamata a decidere sul ricorso sopradetto, con l’Ordinanza citata, statuiva, in materia di responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria, il seguente principio di diritto: laddove la struttura sanitaria sostenga che i danni patiti dal paziente, a seguito della non corretta esecuzione di un intervento chirurgico, non siano imputabili a sue mancanze tecnico organizzative, ma esclusivamente all’imperizia del chirurgo che ha eseguito l’operazione, deve - agendo in garanzia impropria e chiedendo di essere tenuta indenne di quanto eventualmente sia condannata a pagare nei confronti del paziente danneggiato, ed in regresso nei confronti del chirurgo - provare l’esclusiva responsabilità del medico. In altre parole, affinché nei rapporti tra struttura e medico si accerti l’esclusiva responsabilità di quest’ultimo nella causazione del danno, è sulla struttura – che agisce in regresso a fronte di una responsabilità solidale – che grava l’onere di provare l’esclusiva responsabilità del medico. Non può, infatti, ad avviso della Corte, gravare su quest’ultimo l’onere di individuare precise cause di responsabilità della struttura sanitaria in virtù delle quali debba essere, in tutto o in parte, respinta l’azione di regresso della struttura medesima.
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