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È sufficiente il rinvio al CCNL per individuare le mansioni oggetto del patto di prova?
Cassazione Sez. Lavoro n. 5881 del 27 febbraio 2023
Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale
La pronuncia in commento affronta una annosa questione, ed ossia se il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro debba o meno contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono oggetto o se sia sufficiente, e con quali modalità, il rimando alle declaratorie del CCNL.
Orbene, nel caso specifico, una lavoratrice, licenziata per mancato superamento del periodo di prova, impugnava giudizialmente il provvedimento risolutivo, eccependo la nullità del patto di prova in ragione della mancata specifica indicazione delle mansioni.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso proposto dalla lavoratrice e la Corte di Appello di Brescia confermava la legittimità del licenziamento intimato. Nello specifico, la Corte territoriale, interpretando il contratto individuale di lavoro - ove era contenuto il patto di prova - unitamente alla contrattazione collettiva di riferimento (c.c.n.l. Metalmeccanici Industria), riteneva che il tipo di attività affidato alla lavoratrice (commodity manager, ossia "Specialista di approvvigionamenti" di VII livello) era “precisamente individuabile, in considerazione dello specifico rinvio al livello contrattuale, della conoscenza, di entrambe le parti, del termine inglese (frequentemente usato nell'ambito dell'industria e utilizzato anche nel curriculum vitae della stessa lavoratrice), dell'agevole individuazione dei prodotti su cui esercitare il ruolo affidato (ossia quelli legati al tipo di attività svolta dalla società); ha rilevato che il quadro probatorio acquisito dimostrava che l'esperimento aveva avuto ad oggetto le mansioni oggetto del patto di prova, in quanto la lavoratrice era stata adibita proprio a compiti di commodity manager-acquisti nel settore automotive, mansione peraltro già svolta presso il precedente datore di lavoro, con spiccata autonomia e responsabilità riguardo alla gestione dei rapporti con i varo fornitori”.
La lavoratrice proponeva ricorso in Cassazione lamentando, tra i vari motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2096 e 1325 cod. civ., poiché la Corte d'appello aveva – a suo dire -erroneamente ritenuto che le mansioni oggetto della prova fossero state indicate in modo specifico sulla base di elementi esterni al contratto - quali il CV, il profilo pubblicato dalla lavoratrice su Infojob e la corrispondenza intercorsa prima dell'assunzione. Inoltre, a detta della ricorrente, il rinvio al livello di inquadramento di cui al CCNL non era sufficiente, comprendendo una serie di mansioni differenti.
La Corte di cassazione, motivando ampiamente la propria decisione, ha ritenuto il motivo infondato, avendo la sentenza di merito applicato correttamente il disposto dell'art. 2096 cod. civ., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Hanno specificato, infatti, sul punto gli Ermellini: “questa Corte ha più volte ribadito che il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicche', se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria (Cass. n. 9597 del 2017; Cass. n. 1099 del 2022)”.
Secondo la Corte, dunque, il riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva può ritenersi sufficiente ad integrare il requisito della specificità dell'indicazione delle mansioni del lavoratore in prova solo se, rispetto alla scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli e profili professionali il richiamo contenuto nel patto di prova sia fatto alla nozione più dettagliata. “Se la categoria di un determinato livello accorpa una serie di profili professionali, è l'indicazione del singolo profilo a soddisfare l'esigenza di specificità delle mansioni, mentre l'indicazione della sola categoria difetterebbe di tale connotazione e sarebbe generica. In tal modo è soddisfatta l'esigenza di una sufficiente predeterminazione dell'ambito dell'esperimento e quindi delle qualità professionali richieste al lavoratore in prova per il suo superamento in modo da consentire, in caso di recesso del datore di lavoro, quel controllo richiesto da Corte Costituzionale n. 189 del 1980. D'altro canto, è tutelato l'affidamento in buona fede delle parti sulla validità del patto di prova perchè il riferimento alla declaratoria contrattuale più specifica e dettagliata rappresenta un dato oggettivo e riconoscibile”.
La Cassazione ha dunque sancito che l'accertamento fattuale e la valutazione operati dai giudici di merito fossero coerenti con quanto precede, poiché il rinvio alla mansione di Commodity manager, VII livello del CCNL, contenuto nel contratto di lavoro, consentiva di individuare quali fossero le mansioni assegnate in concreto alla lavoratrice, e cioè quelle di Specialista degli approvvigionamenti, ruolo specificamente indicato nella declaratoria contrattuale di riferimento ed unico possibile anche alla luce del settore in cui operava il datore di lavoro.
Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso è stato dunque rigettato.