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Notizie dalla Liguria

Si apre il confronto con il nuovo Governo

Il Presidente Cittadini chiede un incontro con il nuovo Ministro della Salute, Giulia Grillo

L'Aiop riunisce al suo interno imprenditori con una visione di sistema inclusiva che declina, rispetto ai mutati bisogni di salute degli italiani, un’offerta adeguata ad una domanda di salute che è profondamente mutata. Ritenendo di avere un ruolo significativo e di essere un soggetto in grado di rispondere alle aspettative dei cittadini e di contribuire, quindi, anche ad una migliore performance del Servizio sanitario nazionale, il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha chiesto un incontro con il neo Ministro della Salute, Giulia Grillo, per confrontarsi in merito alla salvaguardia dell’universalismo, elemento prezioso che contribuisce a fare del nostro Ssn uno dei migliori al mondo.

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.


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Notizie Aiop Nazionale

Per le mansioni oggetto del patto di prova è sufficiente il rimando al CCNL?
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Per le mansioni oggetto del patto di prova è sufficiente il rimando al CCNL?

Ordinanza Cass. Sez. Lav. n. 15326 del 9 giugno 2025.

 

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La recentissima pronuncia in commento affronta il caso di una lavoratrice, assunta con contratto a tempo indeterminato che prevedeva un periodo di prova, durante il quale la lavoratrice avrebbe dovuto svolgere – secondo quanto indicato – mansioni di operatrice di contact center e di back office. Il contratto non riportava una descrizione dettagliata delle attività da svolgere, ma rinviava espressamente al profilo C1 del CCNL cooperative sociali, richiamando in particolare la figura dell’operatore tecnico dell’assistenza. Nel corso del rapporto, tuttavia, la lavoratrice veniva assegnata a mansioni che la predetta riteneva del tutto diverse da quelle indicate. In particolare, era stata adibita ad attività di tipo socio-sanitario, presso una struttura pubblica coinvolta nella gestione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Licenziata per mancato superamento del periodo di prova, la ex dipendente impugnava la risoluzione così come operata, deducendo la nullità del patto di prova inserito nel contratto di lavoro, in quanto non conteneva - a suo dire - una indicazione sufficientemente specifica delle mansioni oggetto della prova con conseguente nullità anche del licenziamento irrogato. Il Tribunale respingeva il ricorso, sancendo la legittimità della condotta aziendale. Indi, la Corte d’Appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo che il patto di prova indicasse specificamente le mansioni con “il richiamo della contrattazione collettiva applicabile e della categoria di appartenenza. La soccombente proponeva ricorso in cassazione

Orbene,  la Suprema Corte ha innanzitutto ricordato che, essendo il patto di prova volto a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro, per evitare l’illegittimità, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l’esperimento deve svolgersi. Indi ha specificato che il riferimento alle mansioni che il patto di prova deve contenere, può ben essere operato anche in relazione alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, cosicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l’indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria.

Detto ciò, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto specifica l’indicazione, nel contratto di assunzione della lavoratrice, delle mansioni di operatrice di contact center e di back office con chiara individuazione del suo inquadramento, per il richiamo della contrattazione collettiva applicabile (Ccnl Cooperative sociali) e della categoria di appartenenza (profilo professionale C1), con particolare riferimento a quello di “operatore tecnico dell’assistenza”, confermando la legittimità del patto di prova e conseguentemente della risoluzione operata dall’azienda.

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