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Notizie dalla Liguria

Eletti i componenti del nuovo Comitato esecutivo

Triennio 2018-2021

Il Consiglio Nazionale del 7 giugno 2018 ha proceduto all'elezione del Vicepresidente nazionale, dell'Amministratore Tesoriere e dei 6 componenti del Comitato Esecutivo. I componenti del Consiglio hanno così eletto per il triennio 2018-2021: Bruno Biagi, Presidente Aiop Emilia Romagna come Vicepresidente nazionale; Fabio Marchi è stato riconfermato Amministratore Tesoriere. Riconfermati invece componenti del Comitato esecutivo Gabriele Pelissero, Past President e Ettore Sansavini, Presidente Aiop Liguria. Nuovi ingressi invece per Massimo De Salvo, Presidente Aiop Valle d'Aosta; per Vittorio Morello, Presidente Aiop Veneto; per Carla Nanni, componente del direttivo Aiop Lombardia, per Andrea Pirastu, Presidente Aiop Sardegna. Entra a far parte nel nuovo Comitato anche il neo eletto Michele Nicchio, Presidente nazionale Aiop Giovani.

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Notizie Aiop Nazionale

A due anni dalla costituzione degli ordini per le professioni sanitarie
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A due anni dalla costituzione degli ordini per le professioni sanitarie

Legge n. 3/2018 (cd. Ddl Lorenzin)

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavoristico della Sede nazionale

Nel corso del 2019, numerose sono state le novità che hanno riguardato l’organizzazione del lavoro all’interno delle Strutture Sanitarie e, dunque, l’attività dei singoli professionisti esercenti attività sanitaria, tra cui le più rilevanti sono certamente afferenti i vari ordini professionali, su cui - si deve ricordare - hanno operato ben tre diversi Governi.
Ed invero, con la legge n. 3/2018 (cd. Ddl Lorenzin), il legislatore, nell’istituire gli ordini delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM), ha demandato a diversi decreti attuativi la trasposizione della norma generale ed astratta.
Inoltre, all’esito di alcune difficoltà di applicazione e del confronto con le parti sociali, tra cui l’Aiop, il legislatore ha apportato alcune misure correttive al fine di permettere ad una vasta platea di operatori di continuare ad esercitare all’interno delle Cliniche.
Pertanto, attesi i numerosi interventi legislativi e regolamentari, si ritiene utile tirare le somme di due anni di attività proponendo un’attività ricognitiva ed evidenziando le criticità ancora sussistenti in un sistema ancora in fieri.
In primo luogo, come cennato, la legge 3/2018 ha istituito diversi ordini tra cui il TSRM che, a causa della diversità dei professionisti coinvolti, la coesistenza di una grande diversità di titoli abilitanti e le numerose difficoltà interpretative, ha cagionato non poche problematiche applicative sia ai professionisti sanitari che agli operatori del diritto.
Ed infatti, in quest’ultimo maxi ordine, istituito dal Decreto Ministeriale del 13 marzo 2018, sono stati ricompresi i nuovi albi di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neuro fisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale e tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Inoltre sono confluiti nel TSRM anche gli albi - già esistenti - dei tecnici di radiologia e degli assistenti sanitari.
A far data dell’entrata in vigore del predetto DM, i professionisti sopra elencati sono stati tenuti alla iscrizione all’albo di riferimento per poter continuare ad esercitare la loro attività senza incorrere nelle gravi sanzioni previste dall’ordinamento.
A tal fine, dal 1° luglio 2018 è stata resa disponibile la procedura di iscrizione agli albi secondo un iter informatizzato a cui ogni singolo professionista è onerato, anche al fine di non incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione.
Tuttavia, già nel settembre 2018 era stato chiarito che, nell’attesa del riscontro da parte dell’ordine professionale, le Case di Cura avrebbero potuto ammettere i richiedenti all'esercizio della professione all’interno della Struttura, con riserva di attendere il perfezionamento della procedura di iscrizione.
Il primo reale problema che si è presentato a fronte di tale intervento legislativo è stato quello di chiarire quali fossero i soggetti onerati all’iscrizione e quali, di contro, potessero continuare ad esercitare liberamente la propria professione.
Sul punto esemplificativa è la situazione degli Educatori professionali per i quali è stato istituito un apposito albo all’interno del TSRM permettendo tuttavia l’iscrizione ai soli laureati L/SNT2 (educatori sanitari) e, per l’effetto, escludendo i laureati in Scienze dell’Educazione sebbene questi, seppur non propriamente professionisti sanitari, storicamente operino anche all’interno del settore socio sanitario con riguardo all’aspetto educativo, formativo e pedagogico volto alla crescita sociale e personale del paziente.
Tale circostanza ha, di fatto, escluso la possibilità per le aziende sanitarie e socio sanitarie di avvalersi di tali professionisti in quanto l’iscrizione all’albo è condizione necessaria “per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto” (Capo II, art. 5, comma 2 cit. L. 3/18).
Il Legislatore, dunque, è intervenuto sulla questione con il comma 517 della successiva legge di bilancio permettendo a tali professionisti di operare anche “nei servizi e nei presidi socio - sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio - educativi”.
Tuttavia, nonostante tale precisa novella, ad oggi, il TSMR ritiene “non conforme” ogni domanda di iscrizione presentata dagli Educatori in possesso del titolo socio pedagogico conseguito dopo il 1999, ritenendo tale titolo alla stregua di un corso regionale (fonte: Linee guida TSRM).
L’applicazione della predetta normativa è risultata parimenti difficoltosa in ambito giuslavoristico. Ed infatti, di sovente, le Strutture hanno dovuto decidere se continuare ad avvalersi di alcuni operatori che, seppur non iscritti all’albo, erano dipendenti di lungo periodo.
Sul punto si deve ricordare che, come già anticipato nel commento alla Sentenza n. 6025 del 10.09.2019 del Tribunale Civile di Roma, la parte datoriale, previo esperimento dell’obbligo di repêchage, può legittimamente licenziare per giustificato motivo il lavoratore non iscritto all’albo le cui mansioni siano riservate a soggetti per cui la legge prevede un albo professionale.
La grave situazione di incertezza che si era venuta a creare nell’applicazione della legge 3/2018 e dei decreti attuativi ha dunque indotto il Ministero della Salute, in data 30 dicembre 2018, a prevedere l’istituzione di elenchi speciali ad esaurimento per lo svolgimento di alcune attività professionali di cui al maxi ordine TSRM.
Il Decreto ministeriale 9 agosto 2019, nell’istituire i predetti elenchi, ha formulato un regime transitorio, finalizzato a permettere l’esercizio della professione a coloro che avevano acquisito una larga esperienza, ma che, a causa della stratificazione normativa, non avrebbero potuto continuare ad effettuare le mansioni della professione sanitaria di riferimento.
Gli elenchi, a differenza degli albi che richiedono al momento della presentazione della domanda il possesso di un determinato diploma di laurea o titolo equipollente/equivalente, prevedono la possibilità di iscrizione in forza di un “titolo il quale, all’epoca della prima immissione in servizio o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate”. In altre parole, con l’istituzione degli elenchi, il legislatore ha voluto preservare la professionalità di tutti quei lavoratori che hanno prestato la propria opera in forza di un titolo che, in un determinato momento storico, permetteva loro legalmente di esercitare.
Inoltre, il Decreto ha individuato analiticamente i requisiti che devono essere posseduti ai fini dell’iscrizione che saranno attentamente vagliati dagli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
In particolare, il richiedente è tenuto ad allegare alla propria domanda la documentazione che provi di aver operato le mansioni afferenti la professione sanitaria di riferimento per “un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018” (gennaio 2009), nonché, come già cennato, di possedere un “titolo il quale, all’epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate".
Infine, corre ricordare che tutti gli elenchi sono stati previsti ad esaurimento e pertanto è onere dell’avente diritto depositare tempestivamente domanda di iscrizione entro il 31.12.2019, dopo di che non sarà più possibile accedervi.
Tuttavia tale termine ultimo sembrerebbe possa esser prorogato di ulteriori 6 mesi (30 giugno 2020), ma la bozza del decreto è tuttora in discussione e, pertanto, occorrerà attendere la stesura definitiva per ottenere un’informazione certa.
Da ultimo, si deve ricordare che dal quadro normativo così delineato emergono alcune figure “spurie” che comporteranno certamente un’ampia discussione nel 2020.
Ed infatti, oltre ai già menzionati Educatori Socio Sanitari, nel prossimo anno si dovranno affrontare le posizioni delle professioni individuate ma non ordinate (come ad esempio l’osteopatia), nonché l’annosa questione dei massofisioterapisti.
Con particolare riferimento a tale ultima categoria si deve rammentare che il massofisioterapista non è un professionista, bensì un operatore di interesse sanitario, tant’è che non esiste un ordine al quale questo possa iscriversi. Tuttavia, il già citato decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 ha istituito, con l’articolo 5, l’elenco ad esaurimento dei massofisioterapisti, il quale presenta delle caratteristiche diverse rispetto agli altri, atteso che l’esercizio della professione non richiede l’iscrizione ad un albo.
Nondimeno, anche l’elenco dei massofisioterapisti è stato previsto “ad esaurimento” e, pertanto, sarà possibile iscriversi esclusivamente ove il lavoratore soddisfi i requisiti di legge tra cui, si ricorda, il “possesso di un titolo il quale, all’epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate”.
Tuttavia si deve evidenziare come l’esercizio della massofisioterapia non sia subordinato al conseguimento di un diploma di laurea e, pertanto, come tale attività possa essere liberamente svolta da tutti coloro che abbiano frequentato un corso (anche regionale) istituito ai sensi della legge 403/71.
Quanto invece alla figura dell’osteopata che - lo ricordiamo - è stata individuata dalla legge 3 del 2018, ma non ordinata, esistono tuttora diverse criticità che vedono la coesistenza di operatori con laurea differente, ad esempio in medicina o fisioterapia, che esercitano anche tale professione, nonché di osteopati titolati secondo normative di altri paesi UE che non possono esercitare la propria professione all’interno di Strutture sanitarie secondo il disposto della legge 3 del 2018.
Pertanto, risulta auspicabile che il legislatore provveda, dapprima, a disciplinare il percorso formativo di tali professionisti e, poi, ad istituire un ordine professionale di riferimento.
In estrema sintesi, l’anno 2019 è stato decisamente intenso per i professionisti sanitari i quali, in più occasioni, hanno assistito a modifiche, anche radicali, della normativa regolante la propria professione, nonché per le Case di Cura che, spesso, non sono state dotate degli strumenti idonei per operare delle scelte consapevoli. Pertanto, appare auspicabile che il legislatore del 2020 raccolga le sfide della sanità ed intervenga con interventi chiarificatori, volti ad offrire stabilità al settore.

 

 

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