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Notizie dalla Liguria

Eletti i componenti del nuovo Comitato esecutivo

Triennio 2018-2021

Il Consiglio Nazionale del 7 giugno 2018 ha proceduto all'elezione del Vicepresidente nazionale, dell'Amministratore Tesoriere e dei 6 componenti del Comitato Esecutivo. I componenti del Consiglio hanno così eletto per il triennio 2018-2021: Bruno Biagi, Presidente Aiop Emilia Romagna come Vicepresidente nazionale; Fabio Marchi è stato riconfermato Amministratore Tesoriere. Riconfermati invece componenti del Comitato esecutivo Gabriele Pelissero, Past President e Ettore Sansavini, Presidente Aiop Liguria. Nuovi ingressi invece per Massimo De Salvo, Presidente Aiop Valle d'Aosta; per Vittorio Morello, Presidente Aiop Veneto; per Carla Nanni, componente del direttivo Aiop Lombardia, per Andrea Pirastu, Presidente Aiop Sardegna. Entra a far parte nel nuovo Comitato anche il neo eletto Michele Nicchio, Presidente nazionale Aiop Giovani.

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Notizie Aiop Nazionale

Riconoscimento della subordinazione. L’utilizzo del badge e il rispetto di un orario di servizio non sono sufficienti
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Riconoscimento della subordinazione. L’utilizzo del badge e il rispetto di un orario di servizio non sono sufficienti

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro. Sentenza n. 25711 del 15.10.2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavoristico della Sede nazionale

La pronuncia prende le mosse dal ricorso presentato presso il Tribunale di Milano da otto prestatori d'opera che richiedevano l'accertamento dell'illegittimità dei contratti di varia tipologia succedutisi nel tempo con il medesimo datore di lavoro e, dunque, l'accertamento della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato.
I giudizi di merito si risolvevano con il rigetto delle doglianze dei lavoratori, avendo il Giudice e la Corte d'Appello ritenuto legittimi i contratti stipulati tra le parti e, soprattutto, non sufficienti gli elementi addotti dai lavoratori a dimostrare la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra le parti.
Uno dei soccombenti ricorreva in Cassazione, denunciando la ritenuta violazione e falsa applicazione di legge da parte dei giudici di merito, per non aver essi ritenuto provato il rapporto di lavoro subordinato, pur in presenza di numerosi indici di subordinazione, tra i quali: il rispetto dell'orario di lavoro, le modalità di calcolo e corresponsione della retribuzione, l'assenza di rischio imprenditoriale in capo ai prestatori, le modalità di controllo della prestazione lavorativa.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha rilevato come tali doglianze risultassero inammissibili e, comunque, infondate. In effetti, i giudici di legittimità hanno ribadito come sia loro precluso un nuovo esame nel merito e di come spetti ai precedenti giudici valutare se gli elementi e gli indici fattuali allegati siano idonei a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato al di là della tipologia contrattuale prescelta dalle parti al momento dell'instaurazione del rapporto.
Allo stesso tempo, hanno tuttavia sottolineato, sul solco di unanime e consolidato orientamento, che il tipo contrattuale - “nomen juris” - “adoperato dai contraenti, sfornito di un valore assoluto e dirimente, non può essere del tutto pretermesso e rileva come elemento sussidiario, quando si riveli difficile tracciare il discrimine tra l'autonomia e la subordinazione”.
Pur non potendo riesaminare la questione di merito, la Corte di Cassazione ha incidentalmente ribadito che l'aspetto processuale e sostanziale mancante nel caso di specie, risiedeva nel fatto che non era risultato provato l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva accompagnato dalla prova dell'assoggettamento al potere organizzativo del datore di lavoro, quale elemento principale e imprescindibile per la riqualificazione del rapporto per consentire dunque di superare la volontà espressa dalle parti all'atto dell'instaurazione del rapporto.
In particolare il Giudice di legittimità non riteneva provato “quello stabile inserimento nell’organizzazione produttiva con assoggettamento al potere organizzativo del datore di lavoro” nonostante la presenza degli elementi accessori, quali “l’orario, i controlli sulla qualità del servizio reso, l’obbligo di indossare un abbigliamento consono ed un badge di identificazione”, sottolineando che si tratta di regole minime compatibili anche con la natura autonoma della prestazione.
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