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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

La reperibilità non è orario di lavoro se il dipendente può gestire il suo tempo
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La reperibilità non è orario di lavoro se il dipendente può gestire il suo tempo

Corte di Cassazione Sez. Lavoro sentenza n. 30301 del 27 ottobre 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di un dipendente che conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro onde ottenere il pagamento di differenze retributive e relativa contribuzione previdenziale nonché il risarcimento del danno asseritamente subito a causa della reiterata inosservanza da parte dell’azienda delle disposizioni in termine di orario di lavoro.

Nello specifico, il lavoratore si doleva della omessa concessione di riposi, chiedendo di essere retribuito per la “reperibilità speciale” prestata nella sua attività di vigilanza di una diga, ritenendo che durante dette ore non potesse disporre liberamente del suo tempo di riposo e che, quindi, andassero intese come ore di attività lavorativa.

I Giudici di merito ritenevano di rigettare il proposto ricorso, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di un riposo compensativo, trattandosi di una mera “reperibilità passiva” e come tale già compensata dal CCNL di riferimento.

Il lavoratore ricorreva in Cassazione e quest’ultima, con una articolata sentenza, anche confrontandosi con l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE sulla nozione di orario di lavoro, per come disciplinata dalla Direttiva 2003/88/CE, riteneva pienamente condivisibile la pronuncia dei precedenti Giudicanti.

Ed infatti, secondo gli Ermellini, nei giudizi di merito era stato appurato che il servizio di reperibilità speciale, seppur vincolato nei luoghi, consentiva comunque al dipendente di riposare e dedicarsi ad attività personali, anche in compagnia, senza essere vincolato ad alcun obbligo di vigilanza.

La Cassazione ribadiva infatti che “se in generale gli elementi costituitivi della nozione di orario di lavoro sono l'essere il lavoratore nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni, a disposizione del datore di lavoro ed al lavoro ( cfr. Corte di Giustizia 10 settembre 2015 in causa C266/2014), per i servizi di reperibilità, in cui il dipendente è a disposizione del datore di lavoro, l'indagine va effettuata verificando due concorrenti presupposti: l'esercizio dell'attività e l'essere il dipendente al lavoro”.

Specificava quindi che “in tale prospettiva si è distinto ad esempio il servizio di guardia da quello di reperibilità che non obbliga alla presenza sul luogo di lavoro e si è ritenuto che nel primo caso sono presenti gli elementi caratteristici della nozione di “orario di lavoro”, poiché si configura «esercizio delle funzioni» nell'obbligo di essere presenti e disponibili sul luogo di lavoro per prestare la propria opera e ciò anche quando sia messa a disposizione del medico sul luogo di lavoro una stanza con un letto per riposare nei periodi di inattività (sent. C 151/02 JAEGER del 9.9.2003 cit.). Nel caso in cui il servizio di guardia non si svolga secondo un regime di presenza fisica sul luogo di lavoro, invece, è stato considerato “orario di lavoro” solo il tempo relativo alla prestazione effettiva del servizio poiché il dipendente, pur dovendo essere raggiungibile e dunque a disposizione del datore di lavoro può gestire il suo tempo in modo più libero e dedicarsi ai propri interessi (cfr. Corte di Giustizia 5.10.2004 nelle cause riunite da C 397/01 a C 403/01 PFEIFFER; 1.12.2005 in causa C14/04 ABEDELKADER DELLAS e altri; 11 gennaio 2007 in causa C437/05 VOREL)”.

La Corte concludeva quindi, stabilendo che: “risulta decisivo il criterio attinente alla possibilità per i lavoratori di gestire il loro tempo in modo libero e di dedicarsi ai loro interessi. Si tratta di elemento che denota che il periodo di tempo in questione non costituisce «orario di lavoro» ai sensi della direttiva 2003/88”, trattandosi di un lavoro discontinuo o di semplice attesa a norma dell’art. 16 lett. d) del D.Lgs. 66/2003.

Per tali motivi, rigettava il ricorso proposto dal dipendente, confermando la correttezza della condotta datoriale.

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