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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Il calcolo del premio incentivazione e le assenze legate al Covid-19
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Il calcolo del premio incentivazione e le assenze legate al Covid-19

Art. 65 CCNL Aiop

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’art. 65 del CCNL Aiop per il personale non medico AIOP ARIS dispone che a tutto il personale compete un premio di incentivazione pari ad € 450,00 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno, al raggiungimento di almeno 258 giorni di presenza nel periodo 1° luglio - 30 giugno.

Il cennato articolo elenca tassativamente le assenze che non incidono sulla decurtazione del premio ed ossia: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L.104/92, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall’INAIL.

Essendo dunque stati convenzionalmente stabiliti e individuati gli istituti che, nel calcolo del premio, non debbono essere considerati quali giorni di assenza, e trovandoci, allo stato, innanzi ad istituti “non catalogatiriconducibili all’infezione da Sars-CoV-2, quali la malattia COVID-19, l’infortunio sul lavoro per contrazione del virus, la quarantena fiduciaria e le assenze dei lavoratori dichiarati fragili, occorre comprendere se essi siano riconducibili in via analogica alle assenze che non decurtano il cennato premio di incentivazione, avendo riguardo della disciplina transitoria attualmente in vigore.

Orbene, per quanto concerne la malattia COVID-19, essa è normata dall’art. 26 co. 6 del DL n. 18/20, conv. in L. n. 27/20, il quale prevede che “qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche”.  Pertanto, ai fini del premio di incentivazione, la malattia da COVID-19 sarà da considerare come “ordinaria” e quindi quale assenza idonea a ridurre il premio.

Tuttavia, in argomento, corre evidenziare, che l’INAIL, con la circolare n. 13/2020, ha previsto una presunzione di contrazione del COVID-19 sul luogo di lavoro per tutti i lavoratori impegnati nel comparto sanità, a prescindere dalla qualifica rivestita in azienda, di tal che, come da ultimo ricordato nell’Informaiop n. 383, all’esito della comunicazione di positività da parte del lavoratore, le aziende sanitarie devono trattare l’assenza come infortunio sul lavoro ed effettuare tutti gli adempimenti del caso, ivi compresa la denuncia all’INAIL.

In tal caso, dunque, il relativo periodo non incide sulla decurtazione del premio, così come espressamente previsto dal co. 3 dell’art. 65 CCNL.

Né possono decurtare il premio le giornate di malattia dei lavoratori dichiarati fragili, essendo le stesse, ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell’art. 26 del DL n. 18/20, equiparate al ricovero ospedaliero, anch’esso espressamente escluso dal computo nel citato co. 3.

Quanto infine al periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai sensi dell’art. 26 co. 1 del DL n. 18/20, questo “è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento”. Pertanto, le giornate in cui il dipendente risulta in quarantena saranno idonee a ridurre il premio di incentivazione, fatta salva l’ipotesi in cui questi abbia svolto attività lavorativa in altra forma (es. smart working).

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