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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Legittima la sospensione disciplinare del lavoratore che rifiuta di indossare la mascherina
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Legittima la sospensione disciplinare del lavoratore che rifiuta di indossare la mascherina

Sentenza Tribunale di Venezia, Sezione lavoro, del 4 giugno 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento, la giurisprudenza ha affrontato la questione relativa alla violazione degli obblighi di sicurezza incombenti sui lavoratori in tempo di COVID-19 e, in particolare, del rifiuto di indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), volti a limitare il rischio di diffusione del virus.

Il provvedimento emesso dal Tribunale di Venezia prende le mosse dal ricorso giudiziale presentato dall’azienda al fine di veder accertata la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 3 giornate, inflitta ad un dipendente che aveva rifiutato di indossare la mascherina protettiva, nonché istigato altri colleghi ad omettere l’uso di tale DPI.

Si deve preliminarmente ricordare che la responsabilità del dipendente in materia di sicurezza sul lavoro è sancita dall’art. 20 del D.Lgs. 81/08 (TU sicurezza), alla stregua del quale il “lavoratore” non è un mero destinatario delle norme, ma è tenuto espressamente a farsi parte attiva nella salubrità dei luoghi di lavoro.

Ed invero, il precitato articolo rubricato eloquentemente “obblighi dei lavoratori”, fa ricadere su questi – indipendentemente se con rapporto dipendente o autonomo – l’obbligo di “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Sulla scorta di tale principio, il Tribunale, rilevando che le infezioni da COVID-19 occorse in occasione di lavoro sono equiparate ad infortunio ex DL n. 18/20, ha evidenziato come non possa trovare alcuna giustificazione la pretesa del dipendente di non indossare la mascherina sul luogo di lavoro, in quanto non si tratta di una misura né irragionevole, né eccessivamente gravosa, ma espressamente prevista da un Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro siglato il 14 marzo 2020 da Governo, sindacati ed imprese, integrato successivamente dal Protocollo del 24.04.2020 a cui il Legislatore ha inteso conferire forza di legge.

Ed infatti, nel corso dell’emergenza pandemica in atto, il generale obbligo di protezione posto in capo all’imprenditore dall’art. 2087 c.c., è stato attualizzato dai Protocollo condivisi tra il Governo e parti sociali, che prevedevano tra le misure finalizzate a contrastare la diffusione del COVID-19 anche la fornitura di mascherine ai lavoratori, con l’obbligo di indossarle ove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro [reictus con l’aggiornamento del 06 aprile 2021 l’utilizzo della mascherina chirurgica sul luogo di lavoro è obbligatorio a prescindere dalla distanza interpersonale di un metro].

Inoltre, continua il Giudie Veneziano, con l’art. 1 del DL n. 33/2020, il Protocollo è stato equiparato ad una fonte normativa e, pertanto, il suo rispetto costituisce condizione indefettibile per lo svolgimento dell’attività lavorativa, atteso che il co. 15 del citato articolo prevede finanche la sospensione dell’attività aziendale in caso di violazione delle  prescrizioni ivi contenute.

Orbene, nel caso in esame, il lavoratore, tra l’altro Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), non solo aveva in più occasioni sollevato dei dubbi sull’obbligatorietà dell’uso della mascherina chirurgica, ma aveva partecipato ad una riunione sulla sicurezza rifiutandosi di utilizzare tale DPI ed affisso sulla bacheca aziendale un messaggio con cui, in buona sostanza, invitava i propri colleghi a tenere la medesima sua condotta.

Sulla scorta di tale gravissimo comportamento del dipendente, il Tribunale di Venezia ha accolto totalmente il ricorso della società, dichiarando pienamente legittima la sanzione irrogata al lavoratore e condannando lo stesso alla refusione delle spese legali.

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