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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Dipendente licenziato per assenza ingiustificata anche se è in carcere
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Dipendente licenziato per assenza ingiustificata anche se è in carcere

Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 13383 del 16 maggio 2023.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La pronunci oggi commentata affronta il caso di un lavoratore licenziato per assenza ingiustificata dal servizio per oltre due mesi. L’ex dipendente impugnava giudizialmente la risoluzione, sostenendo che fosse stato costretto in carcere in virtù di una sentenza definitiva per un reato estraneo al rapporto di lavoro e, in isolamento per 14 giorni per evitare il contagio da Covid-19, non avesse avuto la possibilità di avvisare alcuno.

I giudici di primo e secondo grado rigettavano le doglianze del lavoratore, ritenendo infondate le giustificazioni e sancendo che il dipendente che ha la necessità di assentarsi dal lavoro è tenuto a comunicare al datore di lavoro i motivi dell’assenza, con qualsiasi modalità, purché tempestiva ed efficace, oltre che esaustiva, cioè completa dei motivi e della durata dell’assenza, anche per consentire al datore stesso di organizzare il servizio in mancanza del lavoratore assente.

L’ex dipendente impugnava quindi la sentenza dei giudici di merito davanti alla Corte di Cassazione, la quale, con la pronuncia che ci occupa, ha ritenuto di condividere le decisioni della Corte d’appello. Ha infatti sostenuto la Suprema Corte che sebbene la detenzione in carcere possa rappresentare un motivo astrattamente idoneo a giustificare l'assenza, il lavoratore, per rispettare gli obblighi di correttezza e buona fede, avrebbe dovuto provvedere ad una tempestiva comunicazione onde porre l'azienda in condizione di riorganizzare il servizio. In questo senso, risultava irrilevante il fatto che il direttore amministrativo avesse appreso informalmente dalla moglie del lavoratore che costui era agli arresti, perchè l'informazione era incompleta e non idonea a consentire all'azienda di assumere i provvedimenti necessari alla sostituzione del dipendente, in difetto di informazioni sulla ragione dell'arresto, il carattere o meno temporaneo della misura, la durata, insomma le notizie minime utili per assumere le conseguenti determinazioni”. In sintesi, confermano gli Ermellini che una comunicazione priva dei requisiti minimi per svolgere la sua funzione, in quanto resa verbalmente, in modo assolutamente incompleto, non era idonea a giustificare un’assenza protrattasi per lungo tempo senza alcuna notizia ufficiale, considerato, peraltro, che trascorsi i quattordici giorni di isolamento sanitario, il lavoratore avrebbe ben potuto disporre per suo conto una comunicazione scritta esaustiva dei motivi dell’assenza e della durata, mentre egli si era completamente disinteressato di aver abbandonato il posto di lavoro e di aver lasciato il datore privo di notizie in merito alla sua assenza, peraltro destinata a durare a lungo (condanna a sei anni e nove mesi di reclusione).

La Corte quindi, nel rigettare il ricorso, ha sancito la piena legittimità del licenziamento così come operato.

 

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