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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

La legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015
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La legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015

Si segnalano ordinanza n. 214 del 18 aprile 2019 il Tribunale di Bari e ordinanza del Tribunale di Roma datata 3 gennaio 2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con le ordinanze in commento i giudici territoriali hanno rimesso alla Corte Costituzionale una questione concernente la legittimità dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 (c.d. Jobs Act) nella parte in cui prevede, in capo al lavoratore che abbia subito un licenziamento viziato da irregolarità derivanti dalla violazione del vincolo di motivazione di cui all’art. 2, comma 2 della l. n. 604 del 1966 o della procedura prevista all’art. 7 della legge n. 300 del 1970, il diritto a un’indennità “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.
Nei giudizi di merito, i giudici, pur rilevando la validità e legittimità del licenziamento dal punto di vista sostanziale, accoglievano la critica mossa dai lavoratori circa la sussistenza di violazioni formali.
I Tribunali, dunque, ritenendo applicabile la fattispecie prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015, da una parte, accertavano la responsabilità in capo al datore di lavoro e, dall’altra, rimettevano alla Corte costituzionale la questione avente ad oggetto il criterio di quantificazione dell’indennizzo che la predetta norma dispone.
In particolare, il Giudice barese constatava l’opportunità di assoggettare il computo dell’indennizzo non già al citato art. 4, che prevede il criterio rigido e predeterminato dell’anzianità di servizio, bensì ai parametri ravvisabili nell’art. 8 della legge n. 604 del 1966 e nell’art. 18, comma 6 St. Lav. che disegnano un regime più favorevole al lavoratore, stante la previsione in queste disposizioni di ulteriori e più flessibili principi cui ricollegare la quantificazione - come determinati dalla nota Sentenza n. 194 del 2018 della Consulta - quali il “numero di dipendenti occupati“, le “dimensioni dell’attività economica“, il “comportamento e le condizioni delle parti“, posti in relazione con la “gravità della violazione formale o procedurale posta in essere dal datore di lavoro“.
Ed infatti, a parere del giudice rimettente le ragioni che hanno comportato l’emissione della predetta Sentenza di incostituzionalità parziale dell’art. 3 (vizi di merito), si dovrebbero traslare anche all’art. 4 (vizi di forma).
Tale circostanza sarebbe, in tesi, altresì confermata dalla pressoché totale uniformità del dato letterale delle due disposizioni, con l’effetto di ritenere l’attuale assetto normativo in aperto contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. e il principio di ragionevolezza.
Unica discrepanza tra le due ordinanze è costituita dal maggior vigore con cui Il Tribunale di Roma ha sostenuto la natura sostanziale del diritto sotteso alla violazione delle norme che sovrintendono alle procedure di licenziamento.
Tale argomentazione del Giudice romano, ci offre l’opportunità di evidenziare che i due regimi sanzionatori, disciplinano due fattispecie completamente diverse essendo l’art. 3 posto a tutela del lavoratore a fronte di un licenziamento illegittimo e, di contro, l’art. 4 volto a sanzionare un licenziamento legittimo, ancorché viziato da errori procedimentali-formali.
Tuttavia, la questione è stata così rimessa alla Consulta, la quale dovrà valutare se anche l’interesse tutelato dall’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015 richieda il calcolo della relativa indennità in base a criteri non automaticamente collegati all’anzianità.
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