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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

La responsabilità del datore di lavoro sull’infortunio
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La responsabilità del datore di lavoro sull’infortunio

Corte di Cassazione, Sentenza n. 1683 del 17 gennaio 2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della responsabilità del datore di lavoro nel verificarsi degli infortuni sul lavoro, rammentando come sia onere dell’azienda provvedere ad elevare tempestivamente contestazione disciplinare in caso di condotte scorrette astrattamente idonee a cagionare l’evento lesivo e comminare una sanzione disciplinare connaturata alla gravità del fatto contestato.
Ed invero, con la riforma operata dal D.lgs. 81/2008 è stato posto in primo piano l’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro nei casi in cui il dipendente abbia violato le norme e le disposizioni aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Già in passato la giurisprudenza di legittimità aveva annoverato tali condotte come ipotesi di esercizio doveroso dell’azione disciplinare ma, recentemente, la Cassazione ha espresso un ulteriore orientamento di particolare rilievo in ordine all'entità della sanzione.
Infatti, nel caso che ci occupa, dagli accertamenti compiuti dal Giudice di merito, era emerso come la causa dell’infortunio fosse ascrivibile a determinate procedure di lavoro scorrette che il lavoratore infortunato e i suoi colleghi eseguivano sul luogo di lavoro, le quali, tuttavia, avevano dato luogo esclusivamente ad un rimprovero verbale ad opera del preposto.
La Suprema Corte, pur ritenendo provata la disapprovazione di parte datoriale, evidenziava come, in assenza dell’instaurazione di un formale procedimento disciplinare a carico del lavoratore, era da ritenersi “quindi dimostrato che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, non si era attenuto alle disposizioni di legge, tollerando una prassi particolarmente pericolosa per gli addetti e suggerita dalla società, non predisponendo le opportune precauzioni per scongiurarne l'utilizzo nonché non sorvegliando l'operato dei dipendenti” e, per l’effetto, confermava la condanna dello stesso a cinque mesi di reclusione.
Pertanto, occorre prendere atto che la giurisprudenza di legittimità attribuisce un particolare rilievo all’entità della sanzione disciplinare irrogata, che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro, dovrà essere proporzionata alla condotta del lavoratore la quale, secondo il ragionamento dei giudici, è connaturata da una maggiore gravità quando sono violate le norme e le disposizioni aziendali in materia antinfortunistica.
Alla luce della recente giurisprudenza della Suprema Corte, pare opportuno che le aziende, ove ravvisino delle violazioni delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, dapprima provvedano tempestivamente ad elevare contestazione dell’episodio ai soggetti responsabili e, all’esito delle giustificazioni, emettano un provvedimento ponderato sulla base dell’importanza dell’addebito e del grado di colpa dei lavoratori, ciò - come detto - al fine di evitare di vedersi addebitata la responsabilità dell’infortunio occorso al lavoratore.
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