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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Il licenziamento discriminatorio e la comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali
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Il licenziamento discriminatorio e la comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali

Suprema Corte di Cassazione Sentenza n. 9468 del 4 aprile 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La sentenza in commento prende le mosse dal ricorso di una Società che lamentava, tra l’altro, l'omessa valutazione del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, insito nella scelta imprenditoriale di ridurre il personale adibito ad una mansione mediante la soppressione di una posizione di lavoro, non essendo stati raggiunti i risultati attesi.
Sia il Giudice di prime cure che la Corte di Appello accoglievano l’impugnativa del lavoratore, il quale instava per la dichiarazione di ritorsività del licenziamento irrogato, attese le modalità e i motivi addotti per la risoluzione del rapporto.
In particolare, la Corte di appello osservava che “ai fini della legittimità del licenziamento per soppressione di un posto di lavoro, non è sufficiente che i compiti espletati dal lavoratore siano distribuiti ad altri, ma è necessario che il riassetto sia diretto a fronteggiare effettive situazioni sfavorevoli non contingenti e idonee a giustificare un piano di riorganizzazione aziendale: siffatti presupposti non erano stati specificamente allegati né comprovati”.
Avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione la Società.
La Cassazione, nell’accogliere le doglianze di parte datoriale, ha ribadito innanzitutto il principio secondo cui in tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c., anche non necessariamente unico, così come sancito dal nuovo testo dell'art. 18 della I. n. 300 del 1970, come modificato dalla I. n. 92 del 2012, deve comunque essere determinante, cioè costituire l'esclusiva ed effettiva ragione del recesso o che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale. Da tale principio consegue come la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dal novellato art. 18, comma 1, l.300 del 1970, richieda il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento.
La Suprema Corte ha dunque evidenziato come, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della I. n. 604 del 1966 richieda: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (v., da ultimo, in tali termini, Cass. n. 24882 del 2018).
Ha altresì specificato che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.. E’ sufficiente dunque che “le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa” (Cass. n. 25201 del 2017).
Alla stregua di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che, invece di vagliare in via preliminare il giustificato motivo oggettivo addotto, ritenuto dalla Cassazione legittimo, aveva operato un indebito giudizio di comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali.
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