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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

La notifica delle contestazioni e dei provvedimenti disciplinari
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La notifica delle contestazioni e dei provvedimenti disciplinari

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La contestazioni e i provvedimenti disciplinari sono degli atti che possono essere adottati da parte datoriale a fronte dell’infrazione da parte dei dipendenti di alcune prescrizioni nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 7 dello statuto dei lavoratori.
Ed invero, la legge 300 del 1970 prevede espressamente che le doglianze di parte datoriale debbano essere sollevate tempestivamente e per iscritto, l’obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, nonché la facoltà del dipendente di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante dell’organizzazione sindacale a cui conferisce mandato.
In particolare, il CCNL Aiop per il personale non medico del 2005 all’art. 41, richiamando la predetta disciplina, definisce le modalità con cui possono essere emessi tali atti e prevede altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una serie di condotte dei lavoratori che possono ritenersi meritevoli di contestazione.
Per quanto riguarda la natura giuridica delle contestazioni e dei provvedimenti disciplinari sono da ritenersi “atti unilaterali recettizi” che, a norma dell’art. 1334 c.c., producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
La Giurisprudenza, nel tempo, si è più volte interrogata su quale sia il momento esatto in cui il lavoratore acquisisca la conoscenza legale di una contestazione disciplinare ove questa sia inviata mediante raccomandata e non consegnata perché il lavoratore era assente. Ed infatti, se l’atto viene consegnato al lavoratore, o se questo rifiuta la raccomandata, la contestazione è da ritenersi conosciuta in tale momento.
Come cennato, maggiori problematiche possono sorgere nel momento in cui il lavoratore risulti assente ed invero è lecito interrogarsi se l’atto sia da ritenersi conosciuto al momento della consegna dell’avviso di giacenza, o se, al contrario, la conoscenza legale sussista al momento della compiuta giacenza.
Con diverse pronunce la Cassazione ha chiarito che la raccomandata si considera ricevuta nel momento in cui il postino - non trovando nessuno a casa - lascia nella cassetta l’avviso di comunicazione della giacenza, con l’invito a ritirare la busta all’ufficio postale.
Ed infatti, il decorso dei 10 giorni di compiuta giacenza, necessario per il perfezionamento degli atti giudiziali, non rileva per le contestazioni ed i provvedimenti che rientrano nelle ipotesi di atti stragiudiziali.
Difatti, l’interpretazione offerta dei giudici di legittimità del richiamato art. 1334 del codice civile è che gli effetti dell’atto unilaterale recettizio “si producono … nel momento in cui il destinatario ne ha conoscenza, si reputa conosciuto quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione … possa ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto conoscenza o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza, ricadendo su di lui, in presenza di tali condizione, l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 20784 del 25 settembre 2006).
In altre parole la Suprema Corte ha ribadito che le comunicazioni unilaterali recettizie devono considerarsi ricevute nel momento in cui arrivano al domicilio del destinatario, sia che questi sia presente, sia che non lo sia.
Tuttavia, nel caso delle contestazioni disciplinari è bene richiamare l’informaiop n° 302 del 29 marzo 2019, ove evidenziavamo come, prima di inviare tali atti per raccomandata, sia bene tentare di consegnare il documento brevi manu e leggerlo al dipendente alla presenza di due testimoni, al fine di offrire una inconfutabile prova della conoscenza del contenuto dello stesso ed evitare eccezioni in tal senso in caso di impugnazione da parte del dipendente.
Risulta interessante notare come anche il licenziamento sia da considerarsi quale atto unilaterale recettizio e come, pertanto, anche ai fine della decorrenza dei termini per l’impugnazione, soggiaccia alla medesima disciplina del perfezionamento della notifica. Ed invero, la Sezione Lavoro della Cassazione, con la Sentenza n. 18911 del 1 settembre 2006, ha evidenziato che “il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, è assoggettato alla norma dell'art. 1334 c.c. e pertanto produce effetto nel momento in cui il lavoratore riceve l'intimazione da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che la verifica e le condizioni che legittimano l'esercizio del potere di recesso deve essere compiuta con riferimento al momento in cui detto negozio unilaterale si è perfezionato”.
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