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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

La sicurezza sul lavoro e gli obblighi dei dipendenti
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La sicurezza sul lavoro e gli obblighi dei dipendenti

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: Ordinanza 138 del 07.01.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Cassazione, con la pronuncia in commento, ritorna sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro e i vari adempimenti posti a carico delle aziende e dei dipendenti.
La normativa di riferimento in materia è dettata dal “Testo Unico della sicurezza sul lavoro” (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., così come modificato dal Decreto Legislativo n.151/2015). Tale complesso normativo è stato elaborato recependo le direttive comunitarie incardinate al principio della programmazione e della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute sul luogo di lavoro.
Secondo il Legislatore, tali principi vanno perseguiti tramite la creazione di una cultura della prevenzione attraverso la formazione e l'informazione dei dipendenti. Invero, i lavoratori non sono solamente i soggetti tutelati, ma anche attori attivi e, come tali, devono essere consapevoli delle condizioni del proprio ambiente di lavoro, dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza e partecipanti alla valutazione dei rischi e nella prevenzione.
Proprio su tale principio di cooperazione tra Azienda e dipendenti verte la pronuncia della Cassazione. Invero, il procedimento prende le mosse dal ricorso presentato presso il Tribunale di Vasto da un lavoratore, che instava per l’invalidità del licenziamento comminatogli a causa della recidiva assenza alla formazione obbligatoria sull'accordo Stato-Regioni e, dunque, per la reintegra sul posto di lavoro.
Il Tribunale e la Corte d’Appello dell’Aquila rigettavano la domanda del lavoratore, il quale, al fine di veder riformata la Sentenza della Corte territoriale, ricorreva per Cassazione per non aver, a detta del lavoratore, la Corte di merito ritenuto il modus operandi dell’azienda in contrasto con il disposto di cui all’art. 1375 c.c. che impone la buona fede nell’esecuzione del contratto.
Contrariamente alle determinazioni del ricorrente, la Suprema Corte ha ritenuto che fosse la condotta del lavoratore a non essere incardinata al canone di cui all’art. 1375 c.c.. In particolare, con la presente ordinanza, la Corte ha sancito che la mancata partecipazione al corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro rappresenta “una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà ovvero delle regole di correttezza e di buona fede, di cui agli artt.1175 e 1375 c.c., tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e di rendere proporzionata la sanzione irrogata”.
In altre parole, la Cassazione, nel confermare il licenziamento intimato, ha ribadito come il sistema della Sicurezza sul Lavoro, visto nel suo complesso, coinvolga anche i lavoratori, i quali, in quanto destinatari di specifiche tutele in materia formativa, hanno l’obbligo di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” anche partecipando “ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” (art.20 c. 2 lett.a) e h) D.Lgs.81/08).
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