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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

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Intermediazione irregolare e appalto di servizi

Cassazione, Sezione Lavoro n. 29628 del 16 novembre 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza n. 29628 del 16 novembre 2018 (allegata), la Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di alcuni dipendenti di un appaltatore che convenivano il relativo committente al fine di ottenere l'imputazione del proprio rapporto di lavoro nei confronti di quest'ultimo previo accertamento dell'illiceità dei contratti di appalto.
Il Tribunale riteneva non raggiunta la prova dell'interposizione di manodopera, ma la Corte d’Appello di Firenze, sanciva la non genuinità del contratto di appalto e, per l’effetto, accertava i rapporti di lavoro direttamente in capo all’appaltante, con conseguente condanna alla regolarizzazione dei rapporti a fini sia retributivi, che contributivi.
La decisione dei giudici di appello si basava sulla differente attività a cui erano stati adibiti i ricorrenti, i quali svolgevano non già attività di mera pulizia, come previsto nei relativi contratti di appalto, bensì di manutenzione, in ausilio ai dipendenti del committente addetti a tale attività, i quali ne dirigevano regolarmente la prestazione, mentre i responsabili delle appaltatrici si limitavano a ricevere le richieste di presenza al lavoro dei ricorrenti nei vari luoghi ove andava svolta la suddetta attività manutentiva.
La Suprema Corte, nel decidere il caso di specie, pur confermando la sentenza di primo grado, ha sancito i limiti dell’accertamento di una irregolare intermediazione di manodopera in un appalto di servizi e i criteri sia oggettivi che soggettivi necessari per il riconoscimento del rapporto in capo al committente.
Invero, la Corte di Cassazione non ha ritenuto sufficiente, per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, che il personale di quest’ultimo impartisse ordini ai dipendenti dell'appaltatrice e che quest'ultima tollerasse lo svolgimento di mansioni diverse da quelle oggetto dell'appalto, essendo necessaria, ai fini del riconoscimento del rapporto subordinato, una manifestazione di volontà dei competenti organi del committente o comunque la conoscenza e l'accettazione implicita da parte di quest'ultimo dello svolgimento di attività diverse da quelle appaltate.
Tale sentenza si inserisce, peraltro, nel filone giurisprudenziale delle recenti Cass. 8863/2014 e 9139/2018, secondo cui al fine di accertare la non genuinità di un contratto di appalto non è sufficiente che il personale dell'appaltatore svolga attività diverse da quelle appaltate, essendo necessario che tale circostanza sia imputabile all'impresa committente in quanto conseguente alla manifestazione di volontà dei rispettivi organi competenti, ovvero dalla stessa conosciuta ed accettata, anche solo implicitamente.
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