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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

La tipizzazione degli illeciti disciplinari
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La tipizzazione degli illeciti disciplinari

Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, Sentenza n. 2730 del 17 settembre 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di una Casa di Cura, che, all’esito di un procedimento disciplinare, irrogava ad un lavoratore la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni per aver questi “immotivatamente rifiutato di ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione, non procedendo all’esecuzione delle mansioni affidate” e, nello specifico, essendosi rifiutato di recarsi nella stanza di degenza di un paziente solvente per il completamento della pratica assicurativa.
Il lavoratore proponeva ricorso innanzi il Tribunale di Bari, lamentando l’asserita mancata conoscenza dell’ordine di servizio o di qualsiasi altro regolamento aziendale a cui esso si sarebbe sottratto, resisteva la Casa di Cura.
Il Giudice, espletata l’attività istruttoria, rigettava il ricorso, in primo luogo, richiamando il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui il dipendente non può sottrarsi dall’adempimento delle direttive provenienti dal superiore gerarchico “non potendosi ammettere che in un’unità operativa necessariamente improntata all’osservanza della disciplina e del rigore … il personale possa decidere di sottrarsi alle direttive datoriali, specialmente ove la disposizione organizzativa trasgredita riguardi adempimenti direttamente incidenti nei rapporti con gli ospiti della Casa di Cura, il cui irregolare, impreciso o trascurato assolvimento conferisca alla struttura aziendale anche solo una parvenza di inefficienza”.
Inoltre, il Tribunale di Bari evidenziava come le contestazioni mosse al dipendente integrassero degli illeciti tipizzati nel contratto collettivo nazionale AIOP applicato ove all’art. 41 rubricato “Provvedimenti disciplinari”, dopo la previsione di cui al punto 4 della sanzione “Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni”, tra le condotte “esemplificativamente meritevoli di provvedimento disciplinare si ritrova quella del lavoratore che: “c. commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità dei compiti assegnati”, “d. … non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;”, “f. … esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite”… È chiaro, dunque, che il contegno del ricorrente ha violato il dovere previsto dall’art. 2104 c.c., così come articolato dall’art. 41 del CCNL di riferimento".
In altre parole, il Giudice, nel confermare il provvedimento disciplinare irrogato al lavoratore, ha valutato come proporzionate le sanzioni correlate agli illeciti tipizzati nel CCNL come previsto dall’art. 2016 c.c. e, pertanto, assunto violato il dovere di diligenza del prestatore di lavoro di cui all’art. 2104 c.c..
Invero, tale automatismo è subordinato ad un vaglio esclusivamente quantitativo del Tribunale, il quale, come previsto dalla cd. Legge Fornero, qualora ritenga abnorme la sanzione prevista dal CCNL, potrà procedere a derubricarla, ma dal momento in cui ritenga il provvedimento adottato in linea con il canone di proporzionalità posto dall’art. 2106 c.c., dovrà confermare la sanzione comminata al dipendente.
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