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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Garanzia dei Lea e limiti all'intervento delle Regioni in Piano di rientro
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Garanzia dei Lea e limiti all'intervento delle Regioni in Piano di rientro

Corte costituzionale, sentenza n. 117/2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico della Sede nazionale

Le Regioni in piano di rientro sanitario non si possono sovrapporre legislativamente e amministrativamente alle funzioni commissariali, ma devono limitarsi a compiti di impulso e vigilanza per la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza e a una trasparente e corretta trasposizione delle entrate e degli oneri finanziari per la sanità nel bilancio regionale, secondo i canoni previsti dall’art. 20 del d. lgs. n. 118/2011, norma che prevede la trasparente esposizione nel bilancio regionale delle risorse, degli interventi, degli oneri e delle entrate fiscali inerenti lo svolgimento del servizio.

Si è espressa in tal senso la Corte costituzionale con la sentenza n. 117/2018 (allegata), che dichiara l'illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 4, lettere a), b) e c), 8, 10 e 30, della legge della Regione Campania 31 marzo 2017, n. 10, recante «Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017».

Le disposizioni in questione prevedevano, infatti, una serie di misure (ad esempio convenzioni volte a consentire l’utilizzo di spazi ospedalieri) finalizzate ad integrare i Lea, mediante l’incremento di prestazioni sanitarie aggiuntive a quelle già erogate in ambito regionale. Secondo la Corte costituzionale, tuttavia, tali misure interferivano con l’attività del Commissario ad acta e con l’attuazione del piano di rientro, inserendo norme integrative e non conformi al dettato del suddetto piano.
La Corte ha quindi precisato quali sono i limiti entro cui può operare la Regione durante la fase finalizzata al riequilibrio strutturale della finanza sanitaria: in primo luogo, la competenza esclusiva del legislatore statale nella determinazione dei Lea (ex art. 117, comma 2, lettera m), Cost.), nella fattispecie in esame, inscindibilmente collegata al principio della copertura di cui all’art. 81, comma 3, Cost., e ai presupposti del potere sostitutivo ex art. 120, secondo comma, Cost.; in seconda battuta, l’espresso divieto, per le Regioni commissariate, di estendere la spesa sanitaria oltre i Lea contenuti nel piano di rientro e nelle determinazioni attuative del Commissario.

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