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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Danni da emotrasfusione. Da quando decorre la prescrizione per il risarcimento
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Danni da emotrasfusione. Da quando decorre la prescrizione per il risarcimento

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2665 del 5 febbraio 2018

Antonio Irranca

Con il provvedimento n. 2665 del 5 febbraio 2018 (allegato), la Corte di Cassazione ha ribadito l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della stessa per cui nei casi di danni da emotrasfusione infetta il termine della prescrizione del diritto (dies a quo) decorre non oltre la data di richiesta di risarcimento del danno.
Il provvedimento scaturisce dalla richiesta risarcitoria avanzata da una donna, nei confronti del Ministero della salute e dall’Azienda Ospedaliera, che a seguito di analisi del sangue nel 1992 scopre di essere positiva al virus HCV-AB con conseguente fibroplasia retro-ventale.
Solo nel 2001 la commissione medica all’uopo investita della questione afferma il nesso eziologico tra la malattia e la trasfusione di sangue infetto che fu necessario praticarle alla nascita avvenuta prematuramente.

Mentre il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, dopo, hanno rigettato le istanze attoree per intervenuta prescrizione del diritto, in quanto hanno ritenuto la natura del rapporto tra la paziente ed il Ministero e l’Azienda di tipo extracontrattuale, la Suprema Corte ha affermato che solo nei confronti del Ministero potevano censurarsi le rimostranze della donna per intervenuta prescrizione, ma non nei confronti dell’Azienda essendo il rapporto di tipo contrattuale (il c.d. contratto di spedalità). La differenza tra la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ha importante rilevanza in tema di prescrizione: quella contrattuale, la quale si fonda sul rapporto tra i soggetti (come ad esempio il contratto) ha la sua fonte nell’art. 1218 c.c. ed è soggetta al termine di cinque anni, mentre per quanto concerne la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. il termine prescrizionale è maggiore ed è di dieci anni proprio per il fatto che tra i soggetti non vi è alcun rapporto.

Dunque, al momento della notifica della vocatio in ius, volendo prendere come riferimento per il decorrere del termine la data di avvenuta scoperta della malattia (1992) la paziente aveva ancora il diritto, non prescritto, di agire contro l’AO.
Detto questo, ad ogni modo, gli Ermellini hanno ribadito come il dies a quo non siail giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno” ma è il momento in cui si aziona la domanda risarcitoria sul presupposto che “la data di presentazione della domanda di indennizzo integra le condizioni richieste per consentire al soggetto danneggiato non un qualunque sospetto sulle possibili cause della malattia, ma una certezza in merito alla percezione della medesima e al nesso causale tra la malattia stessa ed i fatti che la hanno generata”.

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