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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Quando il datore può integrare la contestazione disciplinare con prove ulteriori?
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Quando il datore può integrare la contestazione disciplinare con prove ulteriori?

Cass. Sez. Lav. n. 26836 del 16.10.2024.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

L’ordinanza in commento affronta il caso di un dipendente licenziato per non avere contestato alla ditta con cui la società datrice di lavoro aveva sottoscritto un contratto d’appalto, l’esecuzione di opere non autorizzate. L’ex dipendente impugnava la suddetta risoluzione rilevando, tra i vari motivi, che la modifica apportata nella lettera di licenziamento rispetto alla contestazione disciplinare fosse lesiva del suo diritto di difesa. In entrambi i gradi questi si vedeva soccombente, ritenendo, in ultimo la Corte di Appello, inesistente la violazione del principio di immutabilità della contestazione (nella lettera del 5 ottobre 2020 essendo stati indicati i lavori ingombranti la carreggiata della SS 341 e invece nella lettera di licenziamento all'interno della sua fascia di rispetto). Il lavoratore ricorreva quindi in Cassazione.

Gli Ermellini – nel confermare la pronuncia di merito – hanno rilevato innanzitutto come “in tema di procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti e il relativo grado di precisione risponde all'esigenza di consentire concretamente all'incolpato di approntare la propria difesa, sicché spetta al lavoratore, che si dolga della genericità della contestazione e della violazione del principio di sua immodificabilità (ricorrente quando le modificazioni dei fatti contestati si configurino come elementi integrativi di una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave di quella contestata, ma non qualora, riguardando circostanze prive di valore identificativo della stessa fattispecie, esse non ostino alla difesa del lavoratore sulla base delle conoscenze acquisite e degli elementi a discolpa apprestati a seguito della contestazione dell'addebito: Cass. 26 ottobre 2010, n. 21912; Cass. 29 ottobre 2014, n. 23003; Cass. 9 luglio 2018, n. 17992; Cass. 7 agosto 2024, n. 22369), chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa (Cass. 18 aprile 2018, n. 9590; Cass. 14 ottobre 2022, n. 30271)”.

Ha quindi proseguito la Corte sostenendo che “è noto il principio secondo cui l'addebito oggetto di contestazione debba necessariamente corrispondere a quello posto a fondamento della sanzione disciplinare, sicché è vietato infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati; ma che esso non possa ritenersi violato qualora, contestati atti idonei ad integrare un'astratta previsione legale, il datore di lavoro alleghi, nel corso del procedimento disciplinare, circostanze confermative o ulteriori prove, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre (Cass. 10 marzo 2010, n. 6091; Cass. 17 luglio 2018, n. 19023; Cass. 25 marzo 2019, n. 8293)”. Pertanto, - è specificato in ordinanza - i fatti su cui si fonda il provvedimento sanzionatorio devono coincidere con quelli oggetto dell'avvenuta contestazione, posto che "ai fini del rispetto delle garanzie previste dall'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il contraddittorio sul contenuto dell'addebito mosso al lavoratore può ritenersi violato (con conseguente illegittimità della sanzione, irrogata per causa diversa da quella enunciata nella contestazione) solo quando vi sia stata una sostanziale immutazione del fatto addebitato, inteso con riferimento alle modalità dell'episodio e al complesso degli elementi di fatto connessi all'azione del dipendente, ossia quando il quadro di riferimento sia talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa (cfr., tra le altre, Cass. n. 2935 del 2013)"; sicché, "sussiste una modifica della contestazione disciplinare solamente ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle già contestate, non quando il datore di lavoro proceda ad un diverso apprezzamento e qualificazione dello stesso fatto" (Cass. 15 giugno 2020, n. 11540, in motivaz., sub p.to 7)”

Ciò detto, ritenendo insussistente la doglianza mossa dal ricorrente, la Suprema Corte ha confermato la legittimità del recesso al medesimo irrogato.

 

 

 

 

 

 

 

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