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Notizie dalla Liguria

Aiop entra a far parte del Cluster Alisei

Parte la collaborazione con Advance Life Science in Italy per la condivisione di best practice italiane ed europee

L’Aiop, a seguito di domanda di adesione presentata il 7 febbraio e approvata il 17 aprile scorso, è entrata a far parte del Cluster Tecnologico Nazionale Alisei- Scienze della Vita. Nell'ambito del gruppo di lavoro, l'Aiop collaborerà alla Commissione direttiva delle Associazioni imprenditoriali, presieduta da Eugenio Aringhieri (CEO del gruppo Dompè).

L’Alisei (Advance Life Science in Italy), presieduto da Diana Bracco (Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Bracco), è il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita, il cui obbiettivo è quello di promuovere l’interazione tra il sistema della ricerca, il tessuto imprenditoriale e produttivo e le istituzioni pubbliche nel settore della salute, che è un ambito strategico nel tessuto nazionale.

Difendiamo la libertà di scelta del cittadino

Editoriale del Presidente nazionale, Gabriele Pelissero

Mentre la nostra Associazione è concentrata sulla prossima tornata elettorale interna, sia nazionale che regionale (ed è giusto dedicare attenzione e passione alla nostra vita associativa), non mancano purtroppo insidie continue dall'esterno.
L'attività del Parlamento è ferma, e quella del Governo è ridotta all'ordinaria amministrazione (ma cosa significa veramente questa espressione?), ma la Conferenza Stato-Regioni è a lavoro.
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Notizie Aiop Nazionale

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L’esercizio del diritto di critica deve essere rispettoso della dignità della persona

Sentenza Corte di Cassazione n. 14527 del 6 giugno 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza in commento ha confermato la legittimità del licenziamento intimato a cinque dipendenti dello stabilimento FCA di Pomigliano d’Arco per aver realizzato “una macabra rappresentazione scenica” del “finto suicidio dell’amministratore delegato della società tramite impiccagione su un patibolo, accerchiato da tute macchiate di rosso (a mo’ di sangue) e del successivo funerale, con contestuale affissione di un manifesto a mo’ di testamento ove si attribuivano all’amministratore stesso le morti per suicidio di alcuni lavoratori e la deportazione di altri” in tre luoghi, incluse le aree antistanti gli ingressi di due fabbricati aziendali, nonché di fronte alla sede di un’emittente televisiva regionale.

In primo grado, il Tribunale confermava il licenziamento, ritenendo che la rappresentazione integrasse un illegittimo esercizio del diritto di critica da parte dei dipendenti. La pronuncia veniva riformata dalla Corte d’appello la quale riteneva il licenziamento illegittimo sul presupposto che la rappresentazione scenica realizzata, “per quanto macabra, forte, aspra e sarcastica”, non avesse “travalicato i limiti di continenza del diritto di svolgere, anche pubblicamente, valutazioni e critiche dell’operato altrui (quindi anche del datore di lavoro), che in una società democratica deve essere sempre garantito”. In particolare, secondo i giudici di appello, la critica dei dipendenti aveva rispettato il limite di continenza sostanziale per la rispondenza al criterio della verità soggettiva, in considerazione della lettera lasciata da uno dei dipendenti suicidatosi, che riconduceva la ragione della tragica scelta alla condizione lavorativa, e delle opinioni dello stesso tenore rilasciate da un’altra dipendente morta suicida.

La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte territoriale ritenendo violato il parametro normativo che prevede il bilanciamento effettivo dei due interessi costituzionalmente rilevanti nella fattispecie, ossia il diritto di critica e la tutela della persona umana.

Ad avviso della Corte di legittimità, infatti, se è vero che la plateale inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica conduce, in genere, ad escludere la loro capacità di offendere la reputazione altrui, tuttavia neppure la satira può esorbitare dal requisito della continenza.

Nello specifico, i giudici di Cassazione hanno ritenuto che i dipendenti avessero “esorbitato i limiti di continenza formale attribuendo all’amministratore delegato qualità riprovevoli e moralmente disonorevoli, esponendo il destinatario al pubblico dileggio, effettuando accostamenti e riferimenti violenti e deprecabili in modo da suscitare sdegno, disistima nonché derisione e irrisione”, e travalicando, pertanto, il limite della tutela della persona umana richiesto dall’articolo 2 della Costituzione che impone, anche a fronte dell’esercizio del diritto di critica e di satira, l’adozione di forme espositive seppur incisive e ironiche, ma pur sempre misurate e tali da evitare di evocare pretese indegnità personali.
In conclusione, secondo la Corte la condotta del lavoratore idonea a menomare l’onore, la reputazione e il prestigio del datore mina il rapporto fiduciario ed è contraria al cosiddetto minimo etico e, pertanto, legittima il licenziamento per giusta causa.
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