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Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.

Il Presidente Cittadini, il Comitato esecutivo e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 19 giugno hanno incontrato gli Associati Aiop della Puglia, e il suo Presidente, Potito Salatto.
La Presidente nazionale AIOP ha, una volta ancora, manifestato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede è quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli Associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
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Notizie Aiop Nazionale

Può essere sospeso senza retribuzione l’operatore sanitario non vaccinato
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Può essere sospeso senza retribuzione l’operatore sanitario non vaccinato

Sentenza Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 18441 del 28 luglio 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma si è pronunciata, per la prima volta, sulla questione relativa agli operatori sanitari non vaccinati ed alla conseguente sospensione dal lavoro senza retribuzione, confermando i precedenti in materia del Tribunale di Verona, Modena, Belluno e Terni, che avevano ritenuto pienamente legittimo l’operato del datore di lavoro.

Nel caso di specie, la lavoratrice, sottoposta a visita da parte del medico competente, era stata dichiarata “idonea con limitazioni”, disponendo il medico competente “non può essere in contatto con i residenti del villaggio” stante il rifiuto di sottoporsi a vaccinazione contro il virus Sars Cov. 2.

La struttura, in virtù del richiamato giudizio, sospendeva la dipendente dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un eventuale revisione del giudizio di idoneità o cessazione delle limitazioni, “non risultando posizioni lavorative confacenti alla professionalità della ricorrente e quindi la possibilità di reimpiegar[la] diversamente”.

Ricorreva quindi in Tribunale la lavoratrice, sostenendo l’illegittimità della determinazione datoriale assunta in quanto – a suo dire – trattavasi di “provvedimento disciplinare per il rifiuto di sottoporsi a vaccinazione”.

Il Giudice del Lavoro, nel respingere le su esposte doglianze, specificava che, nel caso di specie, il datore aveva adottato “un doveroso provvedimento di sospensione …stante la parziale inidoneità alle mansioni della lavoratrice. In questi casi, infatti, il datore di lavoro ha l’obbligo di sospendere in via momentanea il dipendente dalle mansioni alle quali è addetto ai sensi dell’art. 2087 c.c.”, riportando testualmente le copiose motivazioni della pronuncia del Tribunale di Modena che aveva ritenuto “inutile e irricevibile” da parte del datore di lavoro la prestazione lavorativa dell’operatore che aveva assunto “un ingiustificato contegno astensivo” rispetto al vaccino, poiché inidonea al soddisfacimento dell’interesse creditorio e alla realizzazione del sinallagma contrattuale.

Quanto poi alla sussistenza dell’obbligo retributivo da parte del datore di lavoro, nel confermare la legittimità della relativa sospensione, il Tribunale di Roma concludeva sancendo che “la giurisprudenza concordemente ritiene che se le prestazioni lavorative sono vietate dalle prescrizioni del medico competente il datore di lavoro non è tenuto al pagamento della retribuzione (cfr. Tribunale di Verona, Sent. n. 6750/2015; Cass. n. 7619/1995)”.

Per tali motivi, dunque, il Giudice respingeva il ricorso con condanna della dipendente alla refusione delle spese legali.

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