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Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.

Il Presidente Cittadini, il Comitato esecutivo e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 19 giugno hanno incontrato gli Associati Aiop della Puglia, e il suo Presidente, Potito Salatto.
La Presidente nazionale AIOP ha, una volta ancora, manifestato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede è quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli Associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
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Notizie Aiop Nazionale

I raider sono lavoratori autonomi con alcune tutele del rapporto subordinato
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I raider sono lavoratori autonomi con alcune tutele del rapporto subordinato

Sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento la Suprema Corte è intervenuta al fine di chiarire la posizione dei cd. riders che, recentemente riconosciuti a livello normativo quali “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali”, trovano la propria definitiva collocazione nell’ambito delle collaborazioni etero-organizzate, seppur con alcune tutele dei lavoratori subordinati.
Tuttavia, come già evidenziato in un precedente articolo, sebbene l’applicazione dei predetto principio non riguardi gli esercenti professione sanitaria atteso che l’iscrizione costituisce una delle cause di esclusione dell’applicazione della novellata disciplina, occorre prendere atto del divenire della questione, poiché tale impostazione sarà probabilmente utilizzata dalla giurisprudenza a parametro sussidiario della qualificazione del rapporto subordinato.
Orbene, la Suprema Corte, ha in primo luogo ricordato che la disciplina contenuta nel Jobs act (secondo la quale alle collaborazioni soggette al potere organizzativo del committente si applicano le regole del lavoro subordinato) è stata oggetto di almeno quattro diverse letture interpretative.
Un primo orientamento aveva essenzialmente identificato questa peculiare forma di collaborazioni con il lavoro subordinato, un secondo collocava i rapporti nell’alvo del lavoro autonomo, un terzo offriva un approccio che la Corte chiama “rimediale”, sulla base del quale la fattispecie della co.co.co non ha mutato la propria qualificazione originaria, dopo l’approvazione del Jobs act, ma è stata arricchita da alcune tutele rinforzate in favore di alcuni soggetti considerati particolarmente deboli. Infine, la Corte d’Appello di Torino aveva ritenuto che si versasse in una tertium genus diverso sia dal lavoro autonomo, che lavoro subordinato.
Con l’odierno provvedimento la Corte ha, in linea generale, aderito alle posizioni del Giudice territoriale piemontese, sancendo che i rider titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto a essere pagati come i lavoratori subordinati, sulla base dell’applicazione della norma del Jobs act (articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015), senza la necessità che il rapporto si converta in una forma di lavoro dipendente.
Tuttavia, la Cassazione, discostandosi dalla Corte torinese, ha categoricamente escluso che la collaborazione etero-organizzata costituisca un nuovo terzo genere intermedio tra lavoro subordinato e autonomo, interpretando le norme del 2015 in chiave “rimediale”.
Ed infatti, secondo la Corte, la novella del Jobs act ha operato una scelta volta al rafforzamento della tutela offerte alle collaborazioni organizzate, mediante l’offerta di una protezione prossima a quella del lavoro subordinato, senza con ciò assimilare le due tipologie contrattuali.
Alla luce di tale lettura della Suprema Corte, si può ritenere che ogni volta che un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sarà caratterizzato da un potere organizzativo del committente, quest’ultimo, pur non essendo obbligato a riqualificare il rapporto come subordinato dovrà erogare un trattamento economico uguale a quello dei lavoratori subordinati che svolgono mansioni affini.
Tuttavia, meno scontata appare l’applicazione di altre forme di protezione tipiche del lavoro subordinato come, ad esempio, le regole di tutela contro i licenziamenti ingiustificati.
Ed invero, con riferimento a questi ulteriori elementi tipici del rapporto subordinato, la Corte non si è espresse apertamente, ma ha tenuto un approccio molto cauto. Infatti, la sentenza ha precisato che l’applicazione integrale delle regole del lavoro subordinato può rivelarsi, in alcuni casi, “ontologicamente incompatibile” con la disciplina della collaborazione, essendo questa comunque estranea alla fattispecie della subordinazione.
Pertanto, la Suprema Corte, nel confermare la Sentenza della Corte di Appello di Torino, ha affermato che i cd. raiders sono dei lavoratori autonomi a cui si applicano alcune tutele del rapporto di lavoro subordinato, escludendo, salvo il potere del giudice di riqualificare il rapporto di lavoro, l’applicazione della disciplina del licenziamento.
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