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Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.

Il Presidente Cittadini, il Comitato esecutivo e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 19 giugno hanno incontrato gli Associati Aiop della Puglia, e il suo Presidente, Potito Salatto.
La Presidente nazionale AIOP ha, una volta ancora, manifestato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede è quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli Associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
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Notizie Aiop Nazionale

La solidarietà tra committente ed appaltatore non include tutti i crediti del lavoratore
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La solidarietà tra committente ed appaltatore non include tutti i crediti del lavoratore

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Ordinanza 17 dicembre 2019, n. 33407

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della vexata questio della solidarietà tra committente ed appaltatore, escludendo la possibilità per il lavoratore occupato in un appalto di rivendicare presso l’appaltante crediti diversi da quelli pedissequamente indicati dalla legge. Ed invero, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, il lavoratore impiegato in un appalto di opere o di servizi, ove vanti crediti di natura retributiva, previdenziale od assicurativa maturati nel periodo di esecuzione del contratto di appalto, può indistintamente richiederne il pagamento al committente o all’appaltatore.
Tale regime, ulteriormente gravato per il committente dall’abolizione del beneficio di preventiva escussione, ha reso evidentemente più semplice per il lavoratore ottenere il pagamento delle retribuzioni non corrisposte, ma, al contempo, ha penalizzato le imprese, deresponsabilizzando il debitore principale inadempiente ed esponendo le aziende committenti, usualmente più solide e capienti, al rischio di dover rispondere per morosità altrui, senza poter pretendere che venissero previamente esperiti tutti i tentativi presso il debitore principale.
Tuttavia, nel caso di specie, la Suprema Corte, sulla scorta della propria giurisprudenza, ha avuto modo di chiarire che l’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 276/2003 va interpretato in maniera rigorosa e, quindi, limitandone l’applicabilità ai soli emolumenti che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, escludendo, ad esempio, che il regime possa applicarsi al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto che “con riferimento al solo credito maturato dal lavoratore in forza dell’attività svolta per l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, e non anche con riferimento ad ulteriori crediti, pure relativi allo stesso rapporto di lavoro … tale interpretazione trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte (si v., ex multiis, Cass., n. 28517 del 2019, n. 10354 del 2016) che in relazione al Decreto Legislativo n. 26 del 2003, articolo 29, comma 2, che detta il regime della responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi opera, ha affermato che tale disposizione deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti ed ha pertanto escluso (civ., Cass., n. 27678 del 2018) l’applicabilità del predetto regime alle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo”.

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