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Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.

Il Presidente Cittadini, il Comitato esecutivo e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 19 giugno hanno incontrato gli Associati Aiop della Puglia, e il suo Presidente, Potito Salatto.
La Presidente nazionale AIOP ha, una volta ancora, manifestato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede è quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli Associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
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Notizie Aiop Nazionale

Sulla struttura grava l’onere di provare l’esclusiva responsabilità del medico
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Sulla struttura grava l’onere di provare l’esclusiva responsabilità del medico

Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., con l’Ordinanza n. 24167 del 27 settembre 2019

Francesca Gardini, Ufficio giuridico della Sede nazionale

La Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., con l’Ordinanza n. 24167 del 27 settembre 2019 in commento, nel cassare la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1135 del 30 aprile 2018, ha accolto il ricorso presentato dagli eredi di un medico chirurgo che, ritenuto, in primo grado, responsabile del danno cagionato ad un paziente a seguito della non corretta esecuzione di un intervento chirurgico presso una struttura sanitaria, era stato condannato, in solido con la struttura stessa, a risarcire i danni patiti dal paziente e, per effetto della sentenza di secondo grado, a rifondere la struttura di quanto da questa versato, a titolo di risarcimento, al paziente medesimo.
La Corte di Appello, con la sentenza impugnata sopra richiamata riteneva che, accertata in primo grado la responsabilità del medico, non avendo lo stesso adeguatamente individuato il profilo di responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria, doveva essere accolta l’istanza di regresso presentata dalla struttura anche per l’intero ammontare che la stessa, ai sensi dell’art. 1228 c.c., era stata condannata a pagare in primo grado. Gli eredi del medico, a fronte della predetta decisione, ritenevano, invece, che la Corte di Appello avesse violato la regola sulla distribuzione degli oneri probatori, avendo posto in capo al de cuius l’onere di provare in cosa consistesse la corresponsabilità della struttura sanitaria, e, pertanto, presentavano ricorso per cassazione.
La Corte Suprema, chiamata a decidere sul ricorso sopradetto, con l’Ordinanza citata, statuiva, in materia di responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria, il seguente principio di diritto: laddove la struttura sanitaria sostenga che i danni patiti dal paziente, a seguito della non corretta esecuzione di un intervento chirurgico, non siano imputabili a sue mancanze tecnico organizzative, ma esclusivamente all’imperizia del chirurgo che ha eseguito l’operazione, deve - agendo in garanzia impropria e chiedendo di essere tenuta indenne di quanto eventualmente sia condannata a pagare nei confronti del paziente danneggiato, ed in regresso nei confronti del chirurgo - provare l’esclusiva responsabilità del medico. In altre parole, affinché nei rapporti tra struttura e medico si accerti l’esclusiva responsabilità di quest’ultimo nella causazione del danno, è sulla struttura – che agisce in regresso a fronte di una responsabilità solidale – che grava l’onere di provare l’esclusiva responsabilità del medico. Non può, infatti, ad avviso della Corte, gravare su quest’ultimo l’onere di individuare precise cause di responsabilità della struttura sanitaria in virtù delle quali debba essere, in tutto o in parte, respinta l’azione di regresso della struttura medesima.
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