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Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.

Il Presidente Cittadini, il Comitato esecutivo e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 19 giugno hanno incontrato gli Associati Aiop della Puglia, e il suo Presidente, Potito Salatto.
La Presidente nazionale AIOP ha, una volta ancora, manifestato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede è quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli Associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
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Notizie Aiop Nazionale

I contratti di prossimità possono derogare alla disciplina del tempo determinato
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I contratti di prossimità possono derogare alla disciplina del tempo determinato

Tribunale Civile di Firenze, Sez. Lavoro: Sentenza n. 528 del 04.06.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Firenze è intervenuto sul tema dei contratti di prossimità e, nell’accogliere parzialmente il ricorso presentato da un lavoratore di una cooperativa sociale inquadrato a un livello inferiore rispetto a quello corrispondente alle proprie mansioni, ha offerto diversi importanti spunti di riflessione in materia di contrattazione di prossimità.
In particolare, il giudice di merito ha sottolineato la necessità di rispettare pedissequamente le condizioni di stipula previste dal decreto legge 138/2011 (convertito dalla l. 148/11), pena l'illegittimità degli stessi.
I contratti di prossimità sono degli accordi collettivi, stipulati dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, oppure dalle loro rappresentanze sindacali che operano nell’azienda, con cui è data la possibilità di derogare, anche in peius, a disposizioni di legge o regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per specifiche materie, in ragione di particolari esigenze di organizzazione del lavoro e della produzione dell’impresa, nei limiti stabiliti da vincoli comunitari, costituzionali o dalle convenzioni internazionali sul lavoro.
La legge riporta un elenco tassativo delle finalità che è possibile perseguire attraverso la sottoscrizione di detti accordi, i quali devono essere segnatamente finalizzati alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
Alla luce di tali obiettivi, il Legislatore ha declinato una serie di materie tipiche (Cfr. Cort Cost. 221/12), cui è permesso derogare mediante la formulazione di un contratto di prossimità con riferimento a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite Iva, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio ed altre forme di recesso illegittime.
Le materie nelle quali può essere esercitata la contrattazione collettiva in deroga sono molto ampie ed attengono in generale all'organizzazione del lavoro e della produzione.
Nel caso in esame il contratto di secondo livello aveva determinato un sottoinquadramento del lavoratore, il quale lamentava una compressione del proprio diritto costituzionalmente garantito dall’art. 36 della Costituzione.
Tuttavia, contrariamente alla prospettazione del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che “ai fini del rispetto dell’art. 36 Cost., occorre far riferimento ai minimi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva per ciascuna qualifica; ne consegue che è il contratto collettivo a concretizzare il contenuto del parametro costituzionale”.
Pertanto, atteso che il richiamato art. 8 co. 2 della l. 148/2011 attribuisce agli accordi di prossimità il potere di dettare la disciplina relativa alle “mansioni del lavoratore, alla classificazione e all’inquadramento del personale”, la modifica operata risulta del tutto confacente con il dettato costituzionale.
Tale decisione del Giudice prende le mosse dai vari interventi operati dal legislatore e dalle parti sociali, volti a favorire la contrattazione di secondo livello. Ed invero, sia la legge che gli accordi interconfederali succedutisi nel tempo dal 2011, hanno sempre cercato di sostenere i contrati di prossimità in quanto maggiormente capaci di adattarsi alle esigenze specifiche di una azienda o di un territorio.
Tuttavia, nel caso di specie, la sentenza ha rilevato l’assenza una delle predette finalità del contratto previste dalla norma del 2011. Ed invero, il Foro fiorentino ha rilevato come non risulti sufficiente collegare solo formalmente il meccanismo di sottinquadramento dei lavoratori neoassunti all'obiettivo della maggiore occupazione, richiamando il puro nomen iuris della l. 148/2011, ma come sia indispensabile prevedere degli interventi concreti.
Infine non si può non evidenziare come di particolare pregio potrebbe risultare l’utilizzo dei contratti di prossimità nella materia di cui alla lett c) dell’art. 8 della l. 148/2011 che prevede la possibilità per le parti di derogare alla disciplina del tempo determinato, ovvero alla durata e al meccanismo delle causali.
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