Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.

Il Presidente Cittadini, il Comitato esecutivo e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 19 giugno hanno incontrato gli Associati Aiop della Puglia, e il suo Presidente, Potito Salatto.
La Presidente nazionale AIOP ha, una volta ancora, manifestato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede è quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli Associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
RSS
245678910Last

Notizie Aiop Nazionale

Solidarietà contributiva in materia di appalto. Inapplicabilità del termine biennale agli enti previdenziali
4032

Solidarietà contributiva in materia di appalto. Inapplicabilità del termine biennale agli enti previdenziali

Corte di Cassazione, Sentenza n. 18004 del 4.07.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento la Suprema Corte affronta nuovamente la questione della solidarietà negli appalti che, alla luce delle ultime novelle operate dai vari legislatori, prevede la possibilità per il lavoratore della società appaltatrice, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, di agire direttamente contro il committente per ottenere i crediti retributivi e contributivi non erogati dal suo datore di lavoro.
In particolare, a seguito delle recenti modifiche dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 operate dal Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017 convertito dalla Legge n. 49/2017, è stata soppressa la possibilità per il committente di eccepire il beneficio della preventiva escussione, ovvero di obbligare il lavoratore a richiedere preventivamente le somme dovute all’appaltatore o al subappaltatore.
La sentenza che si segnala tratta dell’aspetto contributivo della solidarietà, ma offre uno spunto di chiarezza interpretativa che risulta interessante anche per le aziende.
Ed invero, tra i giudici di merito si era formata una copiosa giurisprudenza favorevole all'applicazione del termine biennale di decadenza anche all'azione di recupero della contribuzione da parte degli enti previdenziali, con conseguenze spesso preclusive in ordine alle effettive possibilità di riscossione di tali somme, stante la farraginosità degli accertamenti ispettivi volti alla ricostruzione dei sistemi di appalto utilizzati e per l'individuazione dei lavoratori effettivamente coinvolti, con tempi spesso dilatati.
Con riferimento alla posizione dell'appaltante chiamato in solidarietà, la Cassazione è stata dunque chiamata a sciogliere il nodo dell'applicabilità del termine biennale anche agli enti, avuto riguardo anche alla specialità dell’obbligazione contributiva che, per sua natura, non è soggetta a decadenza ma solo alla prescrizione generale quinquennale ex art. 3 l. n. 335/1995.
La Corte di Cassazione, nel ribadire che “la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi, ed il termine biennale dalla cessazione dell'appalto previsto dalla suddetta disposizione ha natura di termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale per i crediti per i quali vi sia tale possibilità”, ha espressamente sancito che l'unico termine applicabile per l'azione di recupero dei contributi è quello prescrizionale quinquennale, poiché idoneo a contemperare le esigenze di individuazione della corretta pretesa contributiva, con quelle di certezza nei rapporti giuridici coinvolti.
In estrema sintesi, la scelta di non rendere applicabile la decadenza biennale agli enti previdenziali si basa sulla necessaria distinzione tra obbligo contributivo e obbligo retributivo: si tratta di due tipi di obbligazione che per loro natura e rilevanza sociale hanno campi di applicazione e natura ben distinte, essendo la pretesa contributiva diretta al finanziamento del sistema previdenziale.
Inoltre, la Cassazione sottolinea come alla soddisfazione dell'obbligazione retributiva nel termine biennale deve seguire anche quella contributiva, che non può dipendere dal fatto incidentale della mancata attivazione giudiziale da parte dell'INPS nel termine breve di due anni.
Previous Article Le novità sul lavoro della settimana
Next Article Insediato l'Osservatorio nazionale sulle liste d'attesa
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top