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Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.

Il Presidente Cittadini, il Comitato esecutivo e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 19 giugno hanno incontrato gli Associati Aiop della Puglia, e il suo Presidente, Potito Salatto.
La Presidente nazionale AIOP ha, una volta ancora, manifestato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede è quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli Associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
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Notizie Aiop Nazionale

Quanto l'attività privata del medico dipendente è considerata truffa contrattuale
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Quanto l'attività privata del medico dipendente è considerata truffa contrattuale

Tribunale di Bari, Sez. Lavoro: ordinanza del 19.02.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento prende le mosse dal ricorso di un medico, ex dipendente di una struttura sanitaria privata accreditata, il quale instava per la declaratoria di nullità di un licenziamento comminatogli poiché, a detta del lavoratore, discriminatorio, ritorsivo e/o dettato da motivo illecito e, comunque, privo di giusta causa.
Nella specie, la struttura aveva provveduto a risolvere il rapporto per giusta causa sulla base della condotta del professionista che aveva svolto, in più occasioni, durante il suo turno di lavoro in qualità di dipendente subordinato, attività in regime libero professionale in violazione degli accordi intercorsi con la Casa di Cura, come dimostrato da copiosa documentazione e confermato poi dalla consulenza tecnica d’ufficio, espletata in giudizio.
In particolare, il CTU riscontrava come il medico non avesse mai eseguito la timbratura né in entrata, né in uscita, in corrispondenza con lo svolgimento delle predette attività libero - professionali e, pertanto, come lo stesso avesse lucrato su una prestazione non resa, percependo lo stipendio e maturando, per i medesimi archi temporali, compensi per detta ulteriore attività autonoma.
Il Giudice, a fronte di tale evidenza, nel confermare la legittimità della contestazione disciplinare sollevata dall’azienda, ha dunque sancito che la cennata condotta costituiva una “ripetuta violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché degli obblighi contrattualmente assunti di diligenza e di fedeltà che devono costantemente improntare il rapporto di lavoro. Pertanto la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa senza preavviso comminata al ricorrente appare legittima e proporzionata rispetto alla condotta illecita in contestazione, astrattamente riconducibile al delitto tentato di truffa c.d. contrattuale [avendo con artifici o raggiri - consistiti nell’aver omesso di timbrare in uscita prima dello svolgimento dell’attività libero professionale intramoenia ed in entrata successivamente all’esaurimento della stessa attività - tentato di indurre in errore la parte datoriale e di procurare a sé un profitto - integrato dalla maturazione del credito corrispondente alla remunerazione dell’attività libero - professionale intramoenia che avrebbe dovuto essere espletata fuori dall’orario di lavoro subordinato - con eventuale danno per l’azienda …]”.
In altre parole, il Tribunale di Bari, nel confermare il licenziamento irrogato, ha rilevato graniticamente come la condotta del medico, consistente nell’erogare prestazioni in regime libero - professionale durante l’orario di lavoro subordinato, giustifichi ex se il licenziamento, in quanto l’Azienda, ove non si fosse avveduta della condotta omissiva del professionista, avrebbe remunerato il lavoratore, per ben due volte, sia per la prestazione di lavoro subordinato che per l’attività libero - professionale.
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