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Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.

Il Presidente Cittadini, il Comitato esecutivo e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 19 giugno hanno incontrato gli Associati Aiop della Puglia, e il suo Presidente, Potito Salatto.
La Presidente nazionale AIOP ha, una volta ancora, manifestato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede è quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli Associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
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Notizie Aiop Nazionale

Il trasferimento del dipendente per incompatibilità aziendale non ha natura disciplinare
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Il trasferimento del dipendente per incompatibilità aziendale non ha natura disciplinare

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: ordinanza n. 27226 del 26.10.2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso della domanda di accertamento dell’illegittimità di un provvedimento di trasferimento, erogato da una Società ad un proprio dipendente, al fine di risolvere una situazione di conflittualità all'interno di un proprio piccolo ufficio.
Il lavoratore riteneva leso il proprio diritto alla luce mancato rispetto della procedura ex art. 7 legge 300 del 1970 che prevede una serie di garanzie procedurali per erogare un provvedimento disciplinare.
Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda del dipendente e condannava la società al risarcimento del danno patrimoniale, delle spese e alla corresponsione della diaria di trasferta.
La sentenza di primo grado veniva riformata in toto dalla Corte d’Appello di Bologna, la quale riteneva il provvedimento legittimo, poiché determinato da esigenze tecniche, organizzative e produttive e, in particolare, alla necessità dell’azienda di avere un'unità produttiva organizzata e funzionale.
La Corte evidenziava che il trasferimento era stato deciso all’esito dell’esplicita richiesta di una dipendente la quale richiedeva alla società, tramite il proprio legale, di essere messa in condizione di non dovere più incontrare il lavoratore trasferito.
Ricorreva in Cassazione il dipendente, istando per la riforma della Sentenza per non aver la Corte territoriale rilevato la sottesa natura disciplinare e sanzionatoria del trasferimento, nonché per non aver valutato nel merito la scelta imprenditoriale di ricorrere al trasferimento piuttosto che a provvedimenti alternativi.
La Suprema Corte riteneva infondate tali doglianze e rigettava il ricorso.
In particolare, la Cassazione ribadiva la natura non disciplinare del trasferimento del lavoratore disposto per incompatibilità aziendale, qualora tale incompatibilità determini disorganizzazione e disfunzione nell'unità produttiva, integranti un'obiettiva esigenza datoriale di modifica del luogo di lavoro.
A tale proposito, la Corte sottolineava come l'indagine del Giudice sulla legittimità di un trasferimento debba limitarsi a una valutazione sulla condizione oggettiva in cui versa l'unità produttiva, dovendosi a questo proposito accertare se il provvedimento del trasferimento possa o meno essere annoverato tra gli strumenti che razionalmente il datore di lavoro può impiegare per rimuovere la situazione suscettibile di pregiudicare l'ordinato svolgimento dell'attività.
La Suprema Corte, pertanto, ribadiva come, alla luce dell’art. 41 Cost., rimanga insindacabile il merito della scelta imprenditoriale di ricorrere al trasferimento piuttosto che a provvedimenti alternativi. Infatti, affinché la società disponga legittimamente il mutamento di sede del dipendente non è necessario che ciò presenti i caratteri della inevitabilità, “essendo invece sufficiente che il trasferimento rappresenti una delle opzioni ragionevolmente possibili per rispondere a oggettive esigenze di natura produttiva organizzativa, incluse quelle connesse al mantenimento di un ambiente lavoro sereno”.
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