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Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.

Il Presidente Cittadini, il Comitato esecutivo e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 19 giugno hanno incontrato gli Associati Aiop della Puglia, e il suo Presidente, Potito Salatto.
La Presidente nazionale AIOP ha, una volta ancora, manifestato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede è quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli Associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento legittimo se dopo il trasferimento d’azienda c’è la riorganizzazione
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Licenziamento legittimo se dopo il trasferimento d’azienda c’è la riorganizzazione

Corte di Cassazione Sezione Lavoro - Ordinanza n. 24835 del 9 ottobre 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di una lavoratrice, dirigente presso una società operante nel campo dei trasporti, la quale ha impugnato giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatole poco dopo il trasferimento del ramo d'azienda presso il quale era impiegata.
La medesima, con la suddetta domanda, ha chiesto l’accertamento dell'illegittimità del provvedimento espulsivo, in quanto, a suo dire, fondato sulla cessione aziendale e, quindi, irrogato in violazione delle norme poste a tutela dei dipendenti di imprese oggetto di trasferimento ex art. 2112 c.c..
La Corte d'appello di Perugia ha respinto il ricorso, accertando come il recesso datoriale non fosse fondato sul trasferimento di ramo, quanto invece sulla nuova organizzazione aziendale che, contestualmente allo stesso trasferimento, era stata adottata dalla società cessionaria. E infatti, nel riorganizzare le attività del ramo presso cui la dirigente licenziata era in forza, il datore di lavoro aveva legittimamente disposto che talune funzioni venissero esternalizzate, mentre altre accentrate al vertice aziendale. Di conseguenza, i giudici di secondo grado avevano accertato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato alla lavoratrice fosse direttamente connesso alla riorganizzazione delle funzioni afferenti alla divisione aziendale alle quale era addetta, e non invece al trasferimento della stessa.
La lavoratrice, ritenendo la pronuncia viziata, ha dunque proposto ricorso in Cassazione.
Orbene, con l'ordinanza in oggetto, la Corte, confermando la statuizione della Corte d’Appello, ha sancito che, se è vero che l’art. 2112 c.c. dispone che il trasferimento non possa essere di per sé ragione giustificativa di un licenziamento, altrettanto vero è che detta norma fa comunque salvo il potere di recesso del datore secondo le prerogative al medesimo attribuite dalla normativa generale.
Per gli Ermellini, dunque, il trasferimento di azienda non può impedire un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, laddove lo stesso sia fondato su una reale esigenza inerente la struttura aziendale. Ai fini della valutazione della legittimità del recesso datoriale, risulta irrilevante il fatto che la riorganizzazione dell’azienda avvenga in un momento contestuale al trasferimento, trattandosi di una legittima prerogativa riconosciuta alla parte datoriale, restando quale unico onere posto in capo all’imprenditore solo quello di dimostrare che il licenziamento è direttamente connesso alla citata riorganizzazione.
A tale proposito, la Cassazione hanno inoltre precisato che, ai fini della valutazione della legittimità del recesso datoriale, a nulla rileva il fatto che la riorganizzazione d'azienda sia avvenuta in un momento contestuale al trasferimento, trattandosi di una legittima prerogativa del datore di lavoro, alla quale è necessario dimostrare che il recesso sia direttamente connesso.
Su tali presupposti, i Giudici di legittimità, posto che, nel caso di specie, la società ha dimostrato di aver accentrato al vertice aziendale la funzione ricoperta dalla lavoratrice, hanno respinto il ricorso proposto dalla medesima.
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