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Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.

Il Presidente Cittadini, il Comitato esecutivo e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 19 giugno hanno incontrato gli Associati Aiop della Puglia, e il suo Presidente, Potito Salatto.
La Presidente nazionale AIOP ha, una volta ancora, manifestato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede è quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli Associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
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Notizie Aiop Nazionale

La nuova circolare del Ministero della Salute per  per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione invernale 2022-23
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La nuova circolare del Ministero della Salute per per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione invernale 2022-23

Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Il Ministero della Salute, Direzione Generale della prevenzione sanitaria, con Circolare n. 51961-31 del 31 dicembre u.s. ha aggiornato le indicazioni relative alle modalità di gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti. 

In seguito alla conversione in legge del D.L. n. 162 del 31 ottobre 2022 con Legge n. 199 del 30 dicembre 2022, che ha modificato il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19”, tenuto conto dell’Ordinanza 28 dicembre 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina”, nonché in considerazione dell’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19. 

Con riferimento ai casi confermati di malattia, le persone risultate positive a un test diagnostico molecolare o rapido per la ricerca del virus Sars CoV-2, saranno sottoposte alla misura dell’isolamento domiciliare con le seguenti modalità:

a) per gli asintomatici o coloro che non presentino sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal test o dall’inizio dei sintomi a prescindere dall’effettuazione di un test diagnostico, fatta salva la possibilità di accorciare tale termine per gli asintomatici che effettuino un test rapido o molecolare con esito negativo;

b) per i soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, ma solo a seguito dell’effettuazione di un test rapido o molecolare con esito negativo;

c) per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare a seguito dell’effettuazione di un test rapido o molecolare risultato negativo;

d) per i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Cinese nei 7 giorni precedenti il test risultato positivo, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test solo se asintomatici da almeno 2 giorni e risultati negativi ad un test rapido o molecolare.

In ogni caso, decorsi i termini di isolamento, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 fino al decimo giorno dal primo test positivo ovvero dalla comparsa dei sintomi, con la raccomandazione di evitare di frequentare luoghi affollati e persone ad alto rischio, a meno che, nelle more, venga effettuato un test rapido o molecolare risultato negativo.

Con riferimento ai casi di contatto stretto con soggetti confermati positivi al virus Sars CoV-2, vige il regime dell’autosorveglianza, della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto, durante il quale è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, con raccomandazione ad eseguire un test diagnostico rapido o molecolare all’insorgenza dei sintomi propri dell’infezione da Sars CoV-2. Gli operatori sanitari che risultino a contatto stretto di un caso confermato positivo al Covid19, dovranno sottoporsi giornalmente ad un test antigenico o molecolare fino al quinto giorno dall’ultimo contatto stretto.

In allegato la Circolare del Ministero della Salute

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