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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

Lavoratori fragili
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Lavoratori fragili

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la circolare in commento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha effettuato un intervento chiarificatore sull’art. 26 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, con cui il Legislatore aveva previsto, tra l’altro, che, fino al 30 aprile, per i lavoratori dipendenti pubblici o privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie sarebbe stato equiparato al ricovero ospedaliero.
La Circolare in parola, indirizzata al Ministero della Salute, all’INPS, alla Direzione centrale inclusione sociale e Invalidità Civile, nonché al Coordinamento generale Medico Legale, si concentra sulla definizione di “competenti organi medico legali” ed evidenzia che risultano preposti al rilascio di tali certificazioni sia cd. i medici di base, che i medici convenzionati con il SSN la cui qualificazione giuridica è legalmente riconosciuta. Di tal che le certificazioni di questi medici sono a tutti gli effetti da considerarsi il prodotto dell’esercizio di funzioni pubbliche e, dunque, provenienti da “organismi pubblici”.
Ed infatti, prosegue la circolare, un’interpretazione restrittiva di tale norma comporterebbe la possibilità di rilasciare la certificazione richiesta esclusivamente al servizio di medicina legale delle ASL, con l’effetto di complicare inutilmente “le modalità e le tempistiche di accesso al beneficio, paradossalmente aumentando la circolazione” di soggetti particolarmente esposti al contagio da COVID-19.
Pertanto, alla stregua dell’interpretazione autentica fornita, le aziende saranno tenute a recepire i suddetti certificati medici rilasciati dal cd. medico di base in cui, usualmente, è apposto il codice V07 (persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche).
Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 26 del DL n. 18/2020, il relativo periodo di assenza sarà equiparabile al ricovero ospedaliero di cui all’at. 19 del DL n. 9/2020 e, pertanto, non sarà computabile nel comporto.
Tuttavia, si deve ricordare che, al fine di evitare eccessivi oneri alle aziende legati alla collocazione in malattia dei lavoratori, il legislatore, al co.5 dell’art.26, ha previsto per i datori di lavoro la possibilità di inoltrare domanda all’ente previdenziale, il quale si prenderà carico dei relativi oneri (“in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020”).
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