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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

COVID 19 - La tutela dei dati personali
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COVID 19 - La tutela dei dati personali

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

Il D.L. 14/2020, come rappresentato nella Circolare Aiop n. 45/2020, ha introdotto con l’art. 14 la possibilità per le autorità ed i soggetti preposti all’attuazione delle misure, adottate ai vari livelli di Governo, per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 - tra i quali le strutture private che operano nell’ambito del SSN, richiamate espressamente dall’art. 14, comma 1 - di trattare i dati personali, ivi inclusi quelli sensibili e giudiziari (art. 9 e 10 GDPR), necessari all’espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell’ambito dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese. La norma, inoltre, precisa che tale trattamento include la comunicazione dei dati personali tra i soggetti ivi menzionati.

In altre parole i soggetti di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. per lo svolgimento delle attività ad essi attribuite assicurano, tra l’altro, la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio dei dati personali, anche mediante il trattamento dei detti dati, ivi inclusa la comunicazione tra loro.

Il trattamento dei dati personali da parte delle strutture sanitaria private accreditate, ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato, è bene precisare, non potrà avvenire, come è ovvio, sic e sempliciter ma sarà necessario rispettare quanto ivi previsto ovvero (i) rispettare i principi generali di cui all’art. 5 del GDPR, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, (ii) conferire le autorizzazioni al personale ed agli addetti con modalità semplificate, anche oralmente, e (iii) omettere l’informativa agli interessati di cui all’art. 13 del GDPR o fornire una informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati della limitazione dell’obbligo di informativa di cui al predetto art. 13, fermo restando l’obbligo di provvedere senza ritardo successivamente alla prestazione.

Il trattamento dei dati personali, nei termini di cui sopra potrà essere effettuato fino al termine dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio di Ministri del 31 gennaio 2020 in quanto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 6, successivamente a tale data, le strutture sanitarie accreditate, ed, in generale, tutti i soggetti individuati all’art. 14, comma 1, saranno tenuti ad adottare tutte le misure necessarie a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell’emergenza, nell’ambito delle ordinarie competenze e delle regole vigenti in materia.

In tale contesto, infine, il D.L. introduce all’art. 14, comma 3, la possibilità, nei casi in cui sia indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto, di comunicare i dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli sopramenzionati, nonché la diffusione dei dati personali, escludendo espressamente quelli di cui all’art. 9 e 10 del GDPR.

Si tratta di un impianto normativo che, del resto, si inserisce nel solco già tracciato dall’art. 5 dell’Ordinanza del capo della Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020 n. 630 destinata a soggetti operanti nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile ed a soggetti ivi indicati, e che fornisce un’adeguata base giuridica per il trattamento dei dati personali per gestire l’emergenza sanitaria da COVID-19 (cfr. Circolare Presidenza Consiglio Ministri allegata).

Segnaliamo, a tale proposito, un approfondimento dello Studio Stefanelli, dedicato alla tutela della privacy dei pazienti in cura presso le strutture sanitarie accreditate al SSN, liberamente consultabile al seguente link https://www.studiolegalestefanelli.it/it/sharing-knowledge/articoli/a/covid-19-e-privacy-dei-pazienti-le-regole-per-il-ssn-e-le-strutture-private-accreditate.

Segnaliamo, altresì, un interessante contributo dedicato alle strutture sanitarie private ambulatoriali, liberamente consultabile al seguente link https://www.studiolegalestefanelli.it/it/sharing-knowledge/articoli/a/covid-19-strutture-sanitarie-private.

Evidenziamo, infine, che lo Studio Stefanelli, mette a disposizione di chi ne avesse bisogno una serie di documenti standard che possono essere scaricati gratuitamente per gestire la riorganizzazione dei processi nell'emergenza Coronavirus.

a) strumenti per strutture sanitarie
https://www.studiolegalestefanelli.it/it/solidarieta-digitale-sanita

b) strumenti per smart working
https://www.studiolegalestefanelli.it/it/solidarieta-digitale-smartworking

c) strumenti per i contratti
https://www.studiolegalestefanelli.it/it/solidarieta-digitale-contratti

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