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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

La contestazione disciplinare deve essere letta al dipendente
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La contestazione disciplinare deve essere letta al dipendente

Corte di Cassazione: Sentenza n. 7306 del 14.03.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha definito i confini formali che il datore di lavoro è tenuto a rispettare nel consegnare una contestazione a mano sul luogo di lavoro. La vicenda processuale prende le mosse dal ricorso di un lavoratore che instava per l’illegittimità della sanzione irrogatagli all’esito di una contestazione di cui aveva rifiutato la consegna brevi manu sul luogo di lavoro. In particolare, il Lavoratore, nel proporre ricorso innanzi il Tribunale di Milano, riteneva violato il suo diritto di difesa, atteso che non aveva potuto prendere cognizione degli addebiti sollevati, prima dell’irrogazione della sanzione disciplinare. Il Giudice di prime cure, così come la Corte d’Appello di Milano, accoglieva la doglianza del lavoratore, atteso che, da una parte, la busta contenente l’atto, non risultava mai essere stata aperta dal lavoratore e, dall’altra, l’Azienda, evidentemente nella consapevolezza di ciò, aveva comunque inviato anche una raccomandata, ricevuta dal dipendente solo dopo l’applicazione della sanzione disciplinare.
Questa prima decisione veniva annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione. La Corte d’Appello, tuttavia, annullava nuovamente la sanzione disciplinare, sostenendo che non fosse stata fornita prova dell’avvenuta consegna del documento al lavoratore.
Ricorreva ancora per Cassazione parte datoriale sulla base di un granitico orientamento giurisprudenziale, in base al quale “esiste l’obbligo del lavoratore subordinato di ricevere sul posto di lavoro e durante l’orario lavorativo comunicazioni, anche formali, da parte del datore di lavoro o di suoi delegati, in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le parti di detto rapporto, sicché il rifiuto del lavoratore, destinatario di un atto unilaterale recettizio, di riceverlo comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, in quanto giunta ritualmente, ai sensi dell’art. 1335 c.c., a quello che, in quel momento, era l’indirizzo del destinatario stesso”.
Tuttavia, alla luce della mancata apertura della busta, non poteva essere fornita la prova che fosse ivi contenuta la contestazione, né mediante prova documentale, né, tantomeno, attraverso la prova testimoniale.
Così, la Cassazione, investita nuovamente della questione, con la sentenza 7306 del 14.03.2019 confermava che la mera consegna di una busta chiusa, non accompagnata dal tentativo di darne lettura, non consente al destinatario di accertare qual è l’oggetto della comunicazione e quindi impedisce il perfezionamento della notifica manuale. In particolare la Suprema Corte sanciva che, sebbene il dipendente sia tenuto ad accettare la comunicazione brevi manu, ove questo rifiuti di ricevere l’atto, la consegna non si perfeziona se un delegato dell’azienda non legge (o non tenta di leggere) il contenuto della lettera al destinatario.
In altre parole, la Corte, ha stabilito che sussiste l’incompletezza della comunicazione a mano di un atto (contestazione disciplinare, lettera di licenziamento...) se questa non è accompagnata dal tentativo di lettura del contenuto e, in caso di esito negativo, da un’informativa sommaria al dipendente.
Pertanto, alla luce di tale importante pronuncia occorre prendere atto che, non solo è onere dell’impresa rendere conoscibile la contestazione mediante il tentativo di lettura, ma è bene che questa attività sia espletata alla presenza di due testimoni che sottoscrivano la ricezione da parte del dipendente della relativa nota. Inoltre, in ipotesi di invio di un atto con raccomandata a/r per cui è già stato effettuato il tentativo di consegnato a mano, risulta utile precisare che il cennato tentativo brevi manu non si è concluso per rifiuto illegittimo del dipendente.
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