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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

Quanto l'attività privata del medico dipendente è considerata truffa contrattuale
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Quanto l'attività privata del medico dipendente è considerata truffa contrattuale

Tribunale di Bari, Sez. Lavoro: ordinanza del 19.02.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento prende le mosse dal ricorso di un medico, ex dipendente di una struttura sanitaria privata accreditata, il quale instava per la declaratoria di nullità di un licenziamento comminatogli poiché, a detta del lavoratore, discriminatorio, ritorsivo e/o dettato da motivo illecito e, comunque, privo di giusta causa.
Nella specie, la struttura aveva provveduto a risolvere il rapporto per giusta causa sulla base della condotta del professionista che aveva svolto, in più occasioni, durante il suo turno di lavoro in qualità di dipendente subordinato, attività in regime libero professionale in violazione degli accordi intercorsi con la Casa di Cura, come dimostrato da copiosa documentazione e confermato poi dalla consulenza tecnica d’ufficio, espletata in giudizio.
In particolare, il CTU riscontrava come il medico non avesse mai eseguito la timbratura né in entrata, né in uscita, in corrispondenza con lo svolgimento delle predette attività libero - professionali e, pertanto, come lo stesso avesse lucrato su una prestazione non resa, percependo lo stipendio e maturando, per i medesimi archi temporali, compensi per detta ulteriore attività autonoma.
Il Giudice, a fronte di tale evidenza, nel confermare la legittimità della contestazione disciplinare sollevata dall’azienda, ha dunque sancito che la cennata condotta costituiva una “ripetuta violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché degli obblighi contrattualmente assunti di diligenza e di fedeltà che devono costantemente improntare il rapporto di lavoro. Pertanto la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa senza preavviso comminata al ricorrente appare legittima e proporzionata rispetto alla condotta illecita in contestazione, astrattamente riconducibile al delitto tentato di truffa c.d. contrattuale [avendo con artifici o raggiri - consistiti nell’aver omesso di timbrare in uscita prima dello svolgimento dell’attività libero professionale intramoenia ed in entrata successivamente all’esaurimento della stessa attività - tentato di indurre in errore la parte datoriale e di procurare a sé un profitto - integrato dalla maturazione del credito corrispondente alla remunerazione dell’attività libero - professionale intramoenia che avrebbe dovuto essere espletata fuori dall’orario di lavoro subordinato - con eventuale danno per l’azienda …]”.
In altre parole, il Tribunale di Bari, nel confermare il licenziamento irrogato, ha rilevato graniticamente come la condotta del medico, consistente nell’erogare prestazioni in regime libero - professionale durante l’orario di lavoro subordinato, giustifichi ex se il licenziamento, in quanto l’Azienda, ove non si fosse avveduta della condotta omissiva del professionista, avrebbe remunerato il lavoratore, per ben due volte, sia per la prestazione di lavoro subordinato che per l’attività libero - professionale.
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