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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

Le registrazioni sul lavoro. La ponderazione tra il diritto alla privacy e il diritto di difesa
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Le registrazioni sul lavoro. La ponderazione tra il diritto alla privacy e il diritto di difesa

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: Sentenza 11999 del 16 maggio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Cassazione, con la pronuncia in commento, è tornata sulla vexata quaestio delle registrazioni effettuate dai dipendenti sul luogo di lavoro. L’ordinanza muove dal ricorso presentato da un lavoratore innanzi la Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Chieti, con cui instava per l’illegittimità del licenziamento per giusta causa comminatogli per aver effettuato un’occulta registrazione di una conversazione telefonica tra il superiore gerarchico ed altro dipendente, nonché di una riunione aziendale, con successivo utilizzo al fine di sporgere querela per presunto mobbing.
Sia il Tribunale, che la Corte d’Appello dall’Aquila, ritenevano che la condotta tenuta dal lavoratore integrasse una grave ed intenzionale violazione dei principi di buona fede e correttezza e che non fosse stata dimostrata la pretesa condotta vessatoria di parte datoriale. Pertanto, il ricorso veniva rigettato in entrambi i gradi di merito.
Il lavoratore impugnava la decisione mediante ricorso in Cassazione il lavoratore, chiedendo la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato, nonché per l’accertamento della condotta mobbizzante e il risarcimento dei datti patiti.
La Suprema Corte, contrariamente alle determinazioni del ricorrente, riteneva la sentenza impugnata immune da vizi logico-formali, essendosi dato ampiamente ed esaustivamente conto sia del comportamento intenzionale adottato nel “sostanziale disinteresse del lavoratore al rispetto dei doveri di riservatezza connessi all'obbligo di fedeltà e dei principi generali di correttezza e buona fede e, pertanto, di una grave violazione del diritto di riservatezza dei colleghi, sia dell'assenza di comportamenti mobbizzanti del datore di lavoro”.
La sentenza in commento, si inserisce in un filone giurisprudenziale della Suprema Corte che evidenzia come il grave clima di sfiducia e di sospetto che si viene a creare all'interno dei luoghi di lavoro per l’effetto di reiterate violazioni del diritto alla riservatezza dei colleghi, giustifichi ex se un provvedimento espulsivo.
Invero, di medesimo tenore è la Sentenza n. 26143 del 2013, che, nel dichiarare la legittimità del licenziamento intimato ad un medico per condotte analoghe, evidenziava una aggravata lesione del vincolo fiduciario, attesa la necessaria collaborazione tra colleghi di equipe. In particolare, nel cennato provvedimento, i Giudici di legittimità evidenziavano il “clima di mancanza di fiducia che si era venuto a creare nei confronti del ricorrente” e di come tale fiducia fosse “indispensabile per il miglior livello di assistenza e, quindi, funzionale alla qualità del servizio, il tutto con grave ed irreparabile compromissione anche del rapporto fiduciario che avrebbe dovuto permeare il rapporto tra il dipendente e l'Azienda ospedaliera datrice di lavoro”.
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