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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

Contratto di spedalità e responsabilità della struttura sanitaria
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Contratto di spedalità e responsabilità della struttura sanitaria

Cassazione civile - sez.III, sentenza n. 2060 del 29 gennaio 2018

Giuseppe De Marco, Rappresentante in Aiop di Villa Giuseppina 

Come noto, l’art. 7 della l. n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli – Bianco) prevede che la struttura sanitaria, pubblica o privata, la quale, nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura medesima, risponda delle loro condotte colpose o dolose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., ossia per inadempimento di un’obbligazione ed in forza della responsabilità per fatto doloso o colposo di un terzo ausiliare.
La responsabilità della casa di cura, come altrettanto conosciuto, si fonda su un contratto atipico a prestazioni corrispettive, definito ‘di spedalità’ ovvero ‘di assistenza sanitaria’.
Nel caso in argomento - ed in somma sintesi - la Suprema Corte, con la sentenza n. 2060 del 29 gennaio scorso (allegata), ha condannato al risarcimento una struttura sanitaria nella quale dei sanitari di fiducia di una degente, il giorno prima dello svolgimento di un’operazione di inserimento di una protesi all’anca, le avevano effettuato un prelievo del sangue per una eventuale autotrasfusione in sede operatoria.
Purtroppo, dopo l’intervento, le condizioni della donna si erano aggravate e, a seguito di un prelievo del sangue fatto in ospedale ove ella era stata successivamente ricoverata, la stessa risultava positiva al test HIV, presumibilmente già presente – ad uno stadio iniziale e silente – prima dell’operazione. La signora decedeva quattro mesi dopo l’intervento.
La Corte di Appello accoglieva il ricorso incidentale della clinica, rigettando la domanda risarcitoria dispiegata nei suoi riguardi da parte dei parenti della vittima, perché il personale della casa di cura non aveva partecipato alla scelta di eseguire il prelievo per autotrasfusione, scelta operata esclusivamente dai medici di fiducia della degente.
Al contrario, la S.C. nell’intestata pronuncia ha accolto il motivo di ricorso presentato dai famigliari della donna, inserendosi nel solco di una consolidata giurisprudenza.
La Corte ha in sostanza affermato che la responsabilità di una struttura sanitaria non può essere parificata a quella di una struttura meramente alberghiera ove il suo gestore risponde solamente della pulizia e dell’ordine dei servizi offerti e non deve preoccuparsi - pur nel rispetto delle leggi e dei regolamenti - di quanto avviene all’interno delle camere.
Detta responsabilità ha natura contrattuale (in forza dei su accennati contratti di spedalità o di assistenza sanitaria) ‘diretta’ ex art. 1218 c.c. – in relazione ai propri fatti d’inadempimento – e lato sensu ‘indiretta’ ex art. 1228 c.c., perché derivante dall’inadempimento della prestazione medico – professionale svolta direttamente dal sanitario, quale ausiliario necessario all’ente, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un ‘collegamento’ tra la prestazione da costui effettuata e la organizzazione aziendale della struttura, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche ‘di fiducia’ dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Così, Cass. S.U. 11 gennaio 2008, n. 577; tra le tante, di recente, Cass. n. 16488 del 2017; Cass. n. 21090 del 2015; Cass. n. 1620 del 2012; Cass. n. 20547 del 2009; Cass. n. 8826 del 2007)”.
E’ da osservare come la Suprema Corte non abbia accolto le ragioni difensive della casa di cura, la quale lamentava, addirittura, di non essere stata neppure portata a conoscenza dell’intenzione dei medici di fiducia della degente di sottoporla ad autotrasfusione.
Ad avviso dello scrivente, il rigetto delle suindicate ragioni difensive conduce in modo inevitabile ad un allargamento del perimetro della responsabilità delle cliniche per fatto di terzi, tale da dover indurre i vertici societari delle medesime ad essere particolarmente attenti alla sorveglianza di ogni attività svolta all’interno delle strutture e ad attuare un’opera di prevenzione dei rischi sempre più stringente ed articolata.

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